Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21388/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS con il quale veniva contestata alla società committente una responsabilità solidale per crediti retributivi e contributivi maturati nei confronti dei lavoratori impiegati da un'impresa subfornitrice. La società sosteneva che il rapporto con l'impresa esecutrice fosse un contratto di subfornitura e non un appalto; da ciò faceva discendere l'inapplicabilità della disciplina di responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 14 delle preleggi, lamentando l'indebita estensione analogica della disciplina dell'appalto alla subfornitura. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 192 del 1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la qualificazione del rapporto come subfornitura e ribadendo la propria tesi contraria all'estensione della responsabilità solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, secondo la giurisprudenza costituzionalmente orientata, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 si applica in via analogica anche al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti. Ha valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017 e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, poiché l'estensione della tutela opera a prescindere dalla qualificazione del rapporto quale appalto o subfornitura nei termini dedotti dalla ricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    responsabilità solidale tra committente e appaltatore o subappaltatore

    La disciplina è applicabile in via analogica anche al subfornitore, per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti, in una lettura costituzionalmente orientata della norma.

  • art. 14 preleggi

    Non osta, nel caso esaminato, all'applicazione analogica della disciplina dell'art. 29 alla subfornitura, ritenuta consentita in funzione di tutela dei lavoratori.

  • legge n. 192 del 1998, artt. 1 e 2

    Richiamata dalla ricorrente per qualificare il rapporto come subfornitura; la Corte non ne fa un diverso uso decisivo, ritenendo assorbita la censura per effetto dell'estensione analogica della responsabilità solidale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della doglianza sulla qualificazione del rapporto e sulla valutazione delle prove, ma la censura resta assorbita.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per rinviare ai precedenti giurisprudenziali e alle relative argomentazioni senza ripeterle integralmente.

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale prevista per l'appalto può essere estesa in via analogica al contratto di subfornitura quando la tutela dei lavoratori impiegati dal subfornitore esiga una protezione non inferiore, e anzi talora più intensa, rispetto a quella assicurata nell'appalto.
  • La qualificazione del rapporto come subfornitura non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina di tutela dei crediti di lavoro e contributivi se la ratio della norma e l'interpretazione costituzionalmente orientata ne giustificano l'estensione.
  • Quando un primo motivo di ricorso viene disatteso in ragione dell'applicazione di un principio di diritto consolidato e assorbente, l'esame delle ulteriori censure incompatibili con tale ratio può restare assorbito.
  • La lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla responsabilità solidale deve privilegiare la protezione dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori inseriti in rapporti di dipendenza economica e tecnica all'interno di una filiera produttiva.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.