Cassazione Civile, Ordinanza n. 21388/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS con il quale veniva contestata alla società committente una responsabilità solidale per crediti retributivi e contributivi maturati nei confronti dei lavoratori impiegati da un'impresa subfornitrice. La società sosteneva che il rapporto con l'impresa esecutrice fosse un contratto di subfornitura e non un appalto; da ciò faceva discendere l'inapplicabilità della disciplina di responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 14 delle preleggi, lamentando l'indebita estensione analogica della disciplina dell'appalto alla subfornitura. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 192 del 1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la qualificazione del rapporto come subfornitura e ribadendo la propria tesi contraria all'estensione della responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, secondo la giurisprudenza costituzionalmente orientata, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 si applica in via analogica anche al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti. Ha valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017 e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, poiché l'estensione della tutela opera a prescindere dalla qualificazione del rapporto quale appalto o subfornitura nei termini dedotti dalla ricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
responsabilità solidale tra committente e appaltatore o subappaltatore
La disciplina è applicabile in via analogica anche al subfornitore, per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti, in una lettura costituzionalmente orientata della norma.
art. 14 preleggi
Non osta, nel caso esaminato, all'applicazione analogica della disciplina dell'art. 29 alla subfornitura, ritenuta consentita in funzione di tutela dei lavoratori.
legge n. 192 del 1998, artt. 1 e 2
Richiamata dalla ricorrente per qualificare il rapporto come subfornitura; la Corte non ne fa un diverso uso decisivo, ritenendo assorbita la censura per effetto dell'estensione analogica della responsabilità solidale.
Richiamati a sostegno della doglianza sulla qualificazione del rapporto e sulla valutazione delle prove, ma la censura resta assorbita.
Utilizzato per rinviare ai precedenti giurisprudenziali e alle relative argomentazioni senza ripeterle integralmente.
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La responsabilità solidale prevista per l'appalto può essere estesa in via analogica al contratto di subfornitura quando la tutela dei lavoratori impiegati dal subfornitore esiga una protezione non inferiore, e anzi talora più intensa, rispetto a quella assicurata nell'appalto.
- La qualificazione del rapporto come subfornitura non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina di tutela dei crediti di lavoro e contributivi se la ratio della norma e l'interpretazione costituzionalmente orientata ne giustificano l'estensione.
- Quando un primo motivo di ricorso viene disatteso in ragione dell'applicazione di un principio di diritto consolidato e assorbente, l'esame delle ulteriori censure incompatibili con tale ratio può restare assorbito.
- La lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla responsabilità solidale deve privilegiare la protezione dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori inseriti in rapporti di dipendenza economica e tecnica all'interno di una filiera produttiva.
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