Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21456/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata/rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto l'erronea applicazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse prova che egli fosse alla guida del veicolo; ha inoltre contestato la valorizzazione del motore caldo, della segnalazione anonima e della dinamica del controllo, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo non è specificamente descritto nel testo disponibile. La difesa ha anche insistito su una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui una persona non identificata avrebbe chiesto all'imputato di spostare l'auto e, al suo rifiuto, avrebbe chiamato i carabinieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in modo corretto dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era coerente con il compendio probatorio: l'imputato fu trovato pochi minuti dopo la segnalazione alla guida del veicolo, in evidente stato di alterazione psicofisica, con alito vinoso, difficoltà motorie e linguaggio sconnesso; il motore era ancora caldo e la tesi difensiva alternativa era rimasta una mera allegazione verbale. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha condiviso l'esclusione, valorizzando i precedenti dell'imputato, la condotta di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico e la pericolosità percepita dagli altri utenti della strada. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    Norma posta a fondamento della condanna per la condotta di guida in stato di ebbrezza, richiamata come disposizione incriminatrice contestata nei motivi di ricorso.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'eventuale esclusione della punibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato indirettamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già compiutamente valutate e respinte dal giudice del gravame, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della prova della guida in stato di ebbrezza, il giudice può valorizzare un insieme di elementi convergenti, quali la vicinanza temporale alla segnalazione, la presenza dell'imputato al posto di guida, lo stato di alterazione psicofisica osservato dagli operanti e indizi materiali come il motore ancora caldo.
  • La contestazione difensiva basata su una ricostruzione alternativa dei fatti, se non sorretta da elementi probatori concreti ma solo da mere allegazioni, non è idonea a scardinare una motivazione di merito logicamente coerente.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p., senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente previsti, purché la motivazione indichi quelli reputati decisivi e non risulti manifestamente illogica.
  • Nel giudizio sulla tenuità dell'offesa, precedenti penali, modalità della condotta e concreta pericolosità percepita possono costituire fattori ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.