Cassazione Civile, Ordinanza n. 32435/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (promissari acquirenti)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio la società promittente venditrice con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., deducendo la nullità di due contratti preliminari relativi all’acquisto di quote di comproprietà indivisa di complessi alberghieri per asserita indeterminatezza dell’oggetto; in subordine chiedevano la declaratoria di inefficacia per decorso del termine essenziale o la risoluzione per inadempimento, con restituzione delle somme versate. La società si era opposta e, in via riconvenzionale, aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., oltre alla restituzione delle somme corrisposte dagli acquirenti per l’utilizzo delle suite. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale dichiarando la nullità dei contratti per indeterminatezza dell’oggetto e, in parte, la riconvenzionale subordinata; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1346, 2826 e 2659 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sufficiente determinabilità dell’oggetto, sostenendo che l’oggetto era identificabile tramite gli elementi contenuti nei preliminari e nei documenti richiamati (schede dati, regolamenti di comproprietà, planimetrie, dati catastali, codici e periodi di utilizzo). Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che gli acquirenti avevano comunque potuto utilizzare i beni e percepirne i relativi compensi, circostanza che renderebbe certo l’oggetto e la conoscenza del bene da parte dei promissari acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminabili congiuntamente, difettassero di specificità perché la ricorrente non aveva trascritto né richiamato in modo completo il contenuto dei contratti preliminari e dei documenti asseritamente allegati o richiamati, impedendo così alla Corte di verificare la decisività delle censure. Ha inoltre rilevato che la società non aveva dimostrato di avere prodotto nei giudizi di merito i regolamenti e le schede richiamati, né di aver provato che fossero stati sottoscritti dagli acquirenti; peraltro i controricorrenti avevano contestato sia la firma di tali documenti sia l’effettivo utilizzo delle suite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda originaria.
violazione degli artt. 1346, 2826 e 2659 c.c.
Richiamato per la determinabilità dell’oggetto del contratto; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità del ricorso.
violazione degli artt. 1346, 2826 e 2659 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sufficiente individuazione del bene compromesso.
violazione degli artt. 1346, 2826 e 2659 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’indicazione degli elementi identificativi dei beni e dei diritti nei registri.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo dedotto in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
ai fini del rituale adempimento dell'onere...
La Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti processuali su cui fonda il ricorso e trascriverli nella loro completezza, con individuazione della sequenza processuale e della collocazione della documentazione nel fascicolo.
emissione di sentenza ex art. 2932 c.c.
La società aveva chiesto in via riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica del preliminare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
Applicato quale conseguenza processuale dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di norme sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale o l’omesso esame di fatti decisivi deve riportare in modo specifico e completo gli atti e i documenti su cui fonda la censura, indicando anche dove essi siano rinvenibili nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo della decisività.
- Il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone non solo l’indicazione del documento richiamato, ma anche la sua trascrizione delle parti rilevanti e la precisa collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione che l’oggetto di un preliminare sia determinabile tramite documenti esterni al contratto presuppone che tali documenti risultino effettivamente prodotti e, ove rilevante, sottoscritti o comunque richiamati in modo idoneo nel regolamento negoziale; altrimenti la censura non è scrutinabile in cassazione.
- L’allegazione di un fatto decisivo non esaminato è inammissibile se il ricorrente si limita a una prospettazione assertiva senza consentire alla Corte di verificare, sulla base degli atti, la decisività del fatto stesso.
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