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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13818/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'evasione dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all'anno d'imposta 2008, notificato a una società estera operante come bookmaker, ritenuta coobbligata in solido con la società che gestiva un centro trasmissione dati in Italia e presso cui erano state raccolte le giocate. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo che fossero autonomamente soggetti passivi sia il centro trasmissione dati sia il bookmaker estero, che sussistesse il presupposto territoriale dell'imposta e che dovessero applicarsi anche le sanzioni. In cassazione la società ha proposto sette motivi: violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale; illegittimità dell'atto dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma interpretativa; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita modifica dei presupposti dell'avviso; errata affermazione del presupposto territoriale; mancata notifica del PVC e lesione del contraddittorio endoprocedimentale; erronea esclusione dell'obiettiva incertezza normativa ai fini delle sanzioni; violazione di ulteriori norme costituzionali e tributarie sul regime dell'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, ritenendo consolidata la propria giurisprudenza sulla debenza dell'imposta unica anche nei confronti del bookmaker estero privo di concessione, sulla sussistenza del presupposto territoriale, sulla non armonizzazione del tributo e sulla non necessità del contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica previsione. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che, per l'annualità 2008, sussisteva una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, in ragione della duplice lettura possibile della disciplina prima della norma interpretativa del 2010 e delle stesse indicazioni della Corte costituzionale. La causa è stata decisa nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente solo limitatamente alla non debenza delle sanzioni; per il resto l'avviso di accertamento è rimasto fermo. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    richiamato per dedurre una violazione della libera prestazione di servizi, ma la Corte ha escluso la rilevanza del profilo nel caso, anche perché il tributo non è armonizzato.

  • art. 267 TFUE

    istanza subordinata di rinvio pregiudiziale disattesa perché la questione non coinvolge un tributo armonizzato e non richiede chiarimenti della Corte di giustizia.

  • art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    norma che individua i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta unica sulle scommesse; interpretata nel senso che il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo insieme al gestore/ricevitore che opera nel territorio.

  • art. 1, commi 64 e 66, della L. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma di interpretazione autentica che ha esplicitato una possibile lettura della disciplina precedente, orientandola verso la soggettività passiva del bookmaker estero; per le annualità antecedenti al 2011 permane però l'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori.

  • art. 136 Cost.

    richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, ma non idoneo a travolgere l'imposta per l'annualità in esame.

  • art. 30, primo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato nel motivo relativo agli effetti della decisione della Corte costituzionale; la Corte di cassazione non ha ravvisato effetti caducanti sull'obbligazione d'imposta per il periodo considerato.

  • art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    dedotto per censurare la motivazione dell'avviso, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1, comma 2, lett. b), della L. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato dalla ricorrente per negare il presupposto territoriale; la Corte ha respinto la censura.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    invocati in relazione alla formazione del rapporto negoziale e al presupposto territoriale, ma la censura è stata rigettata.

  • art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4

    invocato per il contraddittorio procedimentale; la Corte ha escluso l'illegittimità dell'atto per mancata notifica del PVC.

  • art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di garanzie del contribuente; la Corte ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per il tributo in esame.

  • art. 24 Cost.

    evocato a sostegno del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto comunque legittimo l'accertamento a tavolino con notifica diretta dell'avviso.

  • art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    norma sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa: ritenuta applicabile alle sanzioni per l'anno d'imposta 2008, con conseguente esclusione delle sanzioni.

  • art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel settimo motivo, ma la censura è stata rigettata.

  • art. 3, primo comma, Cost.

    invocato per contestare la disciplina impositiva, ma non ha condotto all'accoglimento dei motivi diversi dal sesto.

  • art. 53, primo comma, Cost.

    invocato per contestare la disciplina impositiva; la Corte ha confermato la legittimità dell'imposta nei suoi presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Nell'imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione e il gestore/ricevitore operante nel territorio nazionale possono essere entrambi soggetti passivi, in rapporto di solidarietà paritetica, quando l'attività di raccolta delle giocate sia svolta tramite una rete di intermediari in Italia.
  • L'imposta unica sulle scommesse si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano anche se stabiliti all'estero; non assume natura sanzionatoria e non è qualificabile come tributo armonizzato.
  • Fuori dai tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato: l'Amministrazione è tenuta a instaurarlo solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e l'accertamento può essere validamente emesso anche senza previa notifica del PVC se il controllo è stato svolto a tavolino.
  • L'obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini dell'esimente sanzionatoria ricorre quando la disciplina sia suscettibile di una duplice lettura plausibile, anche per effetto di una successiva norma di interpretazione autentica; in tal caso le sanzioni non sono applicabili per le annualità anteriori alla chiarificazione normativa.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa non elimina automaticamente la pretesa d'imposta per i periodi d'imposta anteriori, ma può incidere sulla punibilità amministrativa quando permanga incertezza oggettiva sul perimetro soggettivo del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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