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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

Un soggetto aveva agito per il risarcimento del danno lamentando di essere stato diffamato da sei articoli pubblicati tra il marzo e l'ottobre 2010 su un quotidiano cartaceo e sul relativo sito internet. In primo grado la domanda era stata accolta solo per uno degli articoli, con condanna al risarcimento di euro 5.000, mentre per gli altri era stata esclusa la lesività e/o riconosciuta la scriminante del diritto di cronaca. In appello principale il danneggiato aveva chiesto una rivalutazione della decisione; in appello incidentale l'editore aveva chiesto il rigetto integrale della domanda, ottenendo l'accoglimento. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sulla diffamazione, sulla responsabilità aquiliana e sulla prova, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la verità putativa e la nozione di "riscontro" senza verificare l'effettivo controllo delle fonti, e avesse attribuito all'articolista un indebito uso di espressioni insinuanti e colpevoliste; dall'altro, ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, sempre incentrando le censure sulla lettura degli articoli e del ragionamento della corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione del merito, mediante scomposizione atomistica della motivazione e critica del fatto, e ha escluso sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione denunciato in modo specifico.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso, nel suo complesso, non fondato e in parte inammissibile. Ha osservato che il primo motivo tendeva a ottenere una revisione fattuale della decisione di merito, con doglianze assertive e generiche, e dunque era inammissibile perché volto a costruire un terzo grado di merito. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che anche esso, per la parte in cui insisteva sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento degli articoli, era inammissibile; nella parte in cui denunciava l'assenza di motivazione, è stato invece rigettato perché manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e non apparente. Per effetto del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controparte le spese processuali e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, in collegamento con la disciplina civilistica del risarcimento e con la scriminante del diritto di cronaca

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità aquiliana per lesione del diritto alla reputazione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova della verità della notizia

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela dei diritti della personalità

  • art. 21 Cost.

    richiamato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e di cronaca

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie costituzionali contrapposte alla tutela della reputazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente nel bilanciamento con la libertà di stampa

  • art. 8 CEDU

    richiamato dal ricorrente a tutela della vita privata e reputazione

  • art. 10 CEDU

    richiamato dal ricorrente a tutela della libertà di espressione

  • art. 51 c.p.

    richiamato con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca

  • art. 59, ultimo comma, c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di errore sulla scriminante

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito del contenuto della sentenza e della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di forma della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato con riferimento al canone del giusto processo e della motivazione

  • art. 348 ter c.p.c.

    menzionato dalla Corte come ulteriore limite alla rivalutazione del merito in cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una nuova valutazione del merito; quando il motivo si fonda sulla scomposizione atomistica della motivazione e mira a sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, esso è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando manca in modo tale da non rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente, per configurare il vizio, la mera contestazione della valutazione delle prove o la diversa lettura di singoli passaggi motivazionali.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, la censura sulla verità o verosimiglianza della notizia deve confrontarsi con la valutazione complessiva della decisione di merito e non può limitarsi all'estrapolazione di singole espressioni dal contesto dell'articolo e della motivazione.
  • La deduzione della violazione delle regole sul diritto di cronaca e sull'onere probatorio non è sufficiente se, in concreto, il ricorso mira solo a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulla lesività dell'articolo e sulla sussistenza delle scriminanti.
  • Quando il ricorso è rigettato, il soccombente è condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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