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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35394/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 6 ottobre 2025, che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Firenze, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati, mantenuto la condanna per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici relativa alla dichiarazione del 19 settembre 2016 e per l’occultamento di documenti contabili, rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione e confermando la confisca, salvo i beni già dissequestrati. L’imputato, ritenuto amministratore di fatto dell’impresa individuale Golden Lavorazioni, ha articolato quattro motivi. Primo: ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova sulla propria riferibilità soggettiva e sulla qualifica di amministratore di fatto, contestando la lettura delle dichiarazioni di fornitori e consulente del lavoro, la rilevanza attribuita alla delega bancaria e all’assenza degli originali delle dichiarazioni fiscali, e sostenendo che non fosse stata dimostrata un’attività gestoria significativa e continuativa. Secondo: ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato assorbimento del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 in quello di cui all’art. 3, sostenendo che occultamento e sostituzione delle fatture fossero condotte sovrapponibili e che la clausola di sussidiarietà escludesse la pluralità di reati. Terzo: ha contestato la qualificazione della condotta ex art. 10 come occultamento anziché distruzione, denunciando l’indeterminatezza dell’alternativa contestazione e un’inversione dell’onere probatorio. Quarto: ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la motivazione non avesse considerato il tempo trascorso dai fatti e i versamenti effettuati su un conto dedicato al sequestro. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondati il secondo e il terzo e inammissibile il quarto, perché la questione della sospensione condizionale non era stata devoluta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le doglianze chiedevano una nuova valutazione delle prove, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione e, quanto al travisamento, erano aspecifiche anche perché i verbali richiamati non erano stati allegati né ne era stato chiesto l’inserimento nel fascicolo. La Corte ha rilevato che le sentenze di merito, in regime di doppia conforme, avevano motivato congruamente la qualifica di amministratore di fatto sulla base del ruolo dell’imputato nei rapporti con committenti, finanziatori, fornitori e istituti di credito e della decisione di avviare una nuova impresa subentrata nei rapporti commerciali. Il secondo motivo è stato respinto: i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di occultamento o distruzione di documenti contabili possono concorrere, poiché tutelano profili distinti e non sussiste un rapporto di genere a specie; nel caso concreto, l’occultamento era proseguito dopo la dichiarazione fraudolenta del 2016 e riguardava anche documenti di annualità precedenti, escludendo l’identità naturalistica o temporale delle condotte. Il terzo motivo è stato respinto: l’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti agli organi verificatori e risultava comprovato dal mancato reperimento, in sede di verifica, delle fatture originali e dal rinvenimento presso i committenti di fatture non esibite o recanti importi maggiori; la distruzione era stata contestata in via subordinata e il ricorrente non aveva indicato quando o come sarebbe avvenuta. La contestazione alternativa non aveva leso il diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sospensione condizionale non era stata richiesta né devoluta in appello; non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione, e gli elementi invocati non erano stati sottoposti al giudice di merito. Resta ferma la condanna a dieci mesi di reclusione e la confisca, con esclusione dei beni già dissequestrati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    Nel delitto di cui all'art. 3 d.lgs. citato, come correttamente osservato dalla Corte d'appello, il ricorso all'artificio è strumentale alla falsa dichiarazione, essendo finalizzato a impedire l'accertamento della stessa, riproponendo la fattispecie uno schema analogo a quello del delitto di truffa, in quanto il ricorso al mezzo fraudolento è volto alla induzione in errore di un soggetto passivo, ovvero l'amministrazione finanziaria, in ordine al volume dei redditi prodotti.

    Il reato si incentra sulla dichiarazione fraudolenta: l’artificio deve essere funzionale alla falsa dichiarazione e all’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria circa i redditi prodotti.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    La condotta del reato previsto dall'art. 10 del d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione.

    La distruzione è reato istantaneo, consumato con la soppressione dei documenti; l’occultamento è reato permanente e dura sino all’accertamento fiscale, momento dal quale decorre la prescrizione.

  • art. 15 c.p.

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può concorrere con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. citato, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'art. 15 cod. pen.

    Tra le fattispecie degli artt. 3 e 10 d.lgs. 74/2000 non sussiste un rapporto di genere a specie che determini l’applicazione del solo reato speciale; i due delitti possono concorrere.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    È inammissibile il motivo che sottopone per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice d’appello, fuori dai casi in cui la Corte può rilevarla d’ufficio.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    La cognizione della Cassazione sulle questioni non dedotte con i motivi d’appello è circoscritta ai casi consentiti dalla legge; non è possibile denunciare per la prima volta un difetto di motivazione su un punto non sottoposto al giudice d’appello.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    In tal senso l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello.

    Il giudice d’appello può concedere d’ufficio la sospensione condizionale e deve motivare il mancato esercizio del potere quando ne ricorrano le condizioni; l’imputato, tuttavia, non può censurarne in cassazione l’omessa concessione se non ha richiesto il beneficio in appello.

  • art. 81 c.p.

    La disposizione è richiamata nella sentenza quale riferimento alla continuazione contestata, ma la Corte non formula su di essa un’interpretazione autonoma.

  • art. 163 c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione condizionale della pena, ma la decisione affronta l’inammissibilità della censura per mancata devoluzione in appello.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    L'operatività del principio di autosufficienza è stata ribadita anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 da: Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01).

    L’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. non ha eliminato l’onere di autosufficienza del ricorso: la censura di travisamento deve consentire di verificare la prova richiamata e non può fondarsi su estratti non adeguatamente allegati.

  • art. 165 disp. att. c.p.p.

    Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli

    La censura basata sul travisamento di prove dichiarative richiede una rappresentazione processualmente verificabile del loro contenuto complessivo; non bastano estratti frammentari né allegazioni indistinte.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in una o più fasi organizzative, produttive o commerciali dell’impresa. È sufficiente un’apprezzabile attività gestoria stabile, non episodica od occasionale; non è necessario l’esercizio di tutti i poteri dell’organo amministrativo e l’attività può coesistere con quella dell’amministratore di diritto. La mera procura speciale o la sola delega, senza ulteriori indici di ingerenza gestoria, non sono di per sé decisive.
  • La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili possono concorrere: non ricorre un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. La prima fattispecie ha per centro la dichiarazione fraudolenta e l’uso di artifici funzionali a indurre in errore l’amministrazione finanziaria; la seconda reprime condotte documentali che possono essere autonome e anche antecedenti alla dichiarazione.
  • La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è reato istantaneo, consumato con la presentazione della dichiarazione; l’occultamento di documenti contabili è reato permanente, che si protrae sino all’accertamento fiscale. La prosecuzione dell’occultamento oltre la presentazione della dichiarazione e la sua riferibilità a diverse annualità possono escludere la coincidenza naturalistica o temporale delle condotte.
  • L’occultamento di documenti contabili consiste nella loro temporanea o definitiva indisponibilità per gli organi verificatori. Il mancato rinvenimento prolungato dei documenti nei luoghi riferibili all’impresa, durante la verifica e nella consapevolezza della loro rilevanza per la ricostruzione contabile, può integrare la condotta.
  • La distruzione e l’occultamento dei documenti contabili hanno diversi momenti consumativi: la distruzione si consuma con la soppressione della documentazione ed è istantanea; l’occultamento è permanente sino all’accertamento fiscale. L’alternativa tra le due condotte può essere contestata quando la ricostruzione definitiva dei fatti richiede approfondimento dibattimentale, purché l’imputato sia posto in condizione di difendersi su entrambe.
  • In regime di doppia conforme, le motivazioni delle decisioni di merito possono integrarsi in un unico percorso argomentativo. In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura di travisamento deve individuare puntualmente l’errore percettivo e indicare in modo verificabile la prova, senza estrapolazioni frammentarie o allegazioni indistinte.
  • Una questione non devoluta con l’appello non può, di regola, essere proposta per la prima volta in cassazione come vizio della decisione di secondo grado, salvo i casi in cui la legge consente il rilievo d’ufficio. L’imputato non può censurare l’omessa concessione in appello della sospensione condizionale se non ne ha richiesto l’applicazione in quel grado.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di personeConfisca

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