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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28647/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in ordine alla partecipazione di Pezzo a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, lamentando che non sussista la prova della coscienza e volontà di far parte dell'associazione né di un contributo stabile e significativo; 2) vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., con la censura che la Corte non avrebbe adeguatamente dimostrato il dolo specifico e la consapevolezza dell'esistenza di un sodalizio criminoso, essendosi basata solo su indizi; 3) violazione delle norme sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.), per avere la Corte negato le attenuanti con formule stereotipate senza valutare positivamente la personalita' e il comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

Il ricorso viene rigettato. La Corte di cassazione conferma la valutazione probatoria delle precedenti sentenze (Tribunale e Corte d'appello di Torino): ritiene provata la partecipazione consapevole e stabile di Pezzo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di elementi indiziari concreti e logicamente collegati (visualizzazioni immagini, dialoghi che indicano ruolo di riferimento, consegne di denaro, ruolo di intermediazione nella cessione di circa 3,3 kg di hashish). Inoltre la Corte giudica corretta la motivazione della Corte d'appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede prova della partecipazione consapevole e di un contributo, e la Corte ha ritenuto che tale prova potesse essere desunta anche da elementi indiziari concordanti (dialoghi, immagini, ruolo operativo)

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 comma 2

    art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento al requisito del dolo nella partecipazione: la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito mediante la ricostruzione logica degli elementi probatori che evidenziano consapevolezza e ruolo stabile

  • d.l. n. 151 del 1991, art. 7 comma 1

    art. 7, comma 1, d.l. n. 151 del 1991

    Norma richiamata insieme all'art. 74 per la qualificazione del fatto; la Corte l'ha applicata in combinato disposto con la normativa sugli stupefacenti per la contestazione mossa all'imputato

  • Codice di procedura penale, artt. 192 e 533

    artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Riguardano la valutazione delle prove e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di motivazione né valutazioni illogiche nella ricostruzione probatoria

  • Codice penale, artt. 62-bis, 132 e 133

    artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Norme relative alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha giustificato il diniego delle attenuanti con riferimento alla gravità complessiva del reato e al contributo non irrilevante del ricorrente all'attivita' associativa

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere provata anche mediante elementi indiziari concordanti (dialoghi, immagini, ruoli operativi e consegne di denaro) purché la motivazione colleghi logicamente i fatti al ruolo dell'imputato
  • Per affermare l'esistenza del dolo associativo non è sempre necessaria una 'formale' affiliazione; è decisivo dimostrare consapevolezza e un contributo stabile o ricorrente all'attività del sodalizio
  • Il giudizio della Corte di cassazione sul merito probatorio è limitato: se le corti di merito espongono un percorso logico-deduttivo coerente e non contraddittorio, la cassazione non sostituirà la valutazione delle prove
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su una valutazione complessiva della gravità del fatto e del ruolo dell'agente, a condizione che la motivazione richiami elementi concreti che giustifichino tale giudizio
  • Per contestare con successo la motivazione è necessario individuare specifiche lacune logiche, contraddizioni o omessi esami di elementi probatori rilevanti, non una mera richiesta di rivalutazione del materiale indiziario
  • In casi simili la difesa dovrebbe contestare puntualmente i nessi logici tra singoli elementi di prova e la conclusione sulla partecipazione, proporre alternative interpretative dei dialoghi/immagini e dimostrare l'assenza di un contributo stabile e consapevole all'associazione

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