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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22822/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione emesso in relazione a una cartella di pagamento. Il ricorso era stato respinto in primo grado e anche in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso con tre motivi, ma nelle more la parte resistente ha eccepito che, per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 41/2021 convertito dalla l. n. 69/2021, i debiti fino a 5.000 euro affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 si intendono automaticamente annullati, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con memoria, ha chiesto in via principale proprio la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese in suo favore, insistendo solo in subordine sui motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente lo ius superveniens e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, osservando che il debito rientrava nel perimetro dell'annullamento automatico previsto dall'art. 4 del d.l. n. 41/2021. Ha quindi affermato che l'annullamento del carico tributario comportava la nullità iure superveniente dell'intimazione di pagamento impugnata e l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 41/2021

    "Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro..."

    La disposizione determina l'annullamento ope legis dei carichi che rientrano nel suo ambito applicativo, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio dell'amministrazione.

  • L. n. 69/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 41/2021, richiamata quale base normativa dell'annullamento automatico.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Nelle controversie definite per effetto di annullamento ope legis, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    Richiamato come precedente giurisprudenziale per affermare che l'annullamento automatico del carico non richiede sgravio formale.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa prevede l'annullamento automatico del carico tributario oggetto di lite, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'annullamento ope legis del debito rende inutili ulteriori provvedimenti amministrativi di sgravio ai fini dell'effetto estintivo del giudizio.
  • Se il carico tributario impugnato rientra nei limiti oggettivi e soggettivi della norma di definizione agevolata, anche l'atto consequenziale di riscossione resta travolto dalla sopravvenuta caducazione del presupposto.
  • Nei giudizi tributari definiti per effetto di annullamento legale del debito, le spese seguono la regola speciale prevista dal d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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