Cassazione Penale, Sentenza n. 38218/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Perugia per due motivi principali: 1) violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento di pena applicato al reato satellite (furto aggravato), ritenuto generico e non chiaro se riferito alla fattispecie astratta o al caso concreto; 2) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 597 c.p.p. e all'art. 81 c.p., per aver operato un aumento di pena pari a otto mesi per continuazione ritenuto ingiustificato e potenzialmente in contrasto con il divieto di reformatio in peius, nonché per presunta carenza della procedura bifasica nella indicazione della pena base e dell'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, abbia legittimamente mutato la struttura del reato continuato (sostituendo la fattispecie base rispetto al calcolo sanzionatorio) e che tale mutamento, pur comportando un aumento per uno dei reati unificati, non violi il divieto di reformatio in peius posto dall'art. 597 c.p.p. quando la pena complessiva inflitta risulti nel suo insieme meno severa rispetto alla precedente. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sull'entità dell'aumento per il reato satellite, richiamando le caratteristiche del reato come giustificazione, e ha osservato che la pena finale risultava inferiore a quella pronunciate in precedenza dal Tribunale, escludendo quindi illegittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello sull'entità della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione complessivamente adeguata e non viziata ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma invocata per vizio di diritto relativo alla valutazione probatoria e applicazione delle norme penali; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 597 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 597
Prevede il divieto di riforma in peius per l'appellante. La Corte ha interpretato che il divieto non opera quando, a seguito del giudizio d'appello e del rinvio, venga mutata la struttura della continuazione purché la pena complessiva sia nel suo insieme più lieve.
Disciplina la continuazione e l'aumento per il reato continuato; la Corte ha ammesso un aumento maggiore per il singolo fatto unificato se la riorganizzazione della struttura del reato comporta, nel complesso, una pena finale più mite.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte territoriale in sede di rinvio e considerata equivalente rispetto all'aggravante contestata al reato di furto, incidendo sul trattamento sanzionatorio complessivo.
Codice penale, artt. 110, 624-bis, 625 n.2
Norme penalmente rilevanti per le fattispecie contestate (concorso, furto aggravato e relative aggravanti); sono le basi materiali delle posizioni valutate nei diversi gradi di giudizio.
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
Norme speciali contestate ai capi J) e K); applicate come parte della valutazione complessiva delle condotte contestate.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non è assoluto quando, in sede di rinvio, cambia la struttura del reato continuato: è consentito aumentare la pena per uno dei fatti unificati se la pena complessiva inflitta è comunque più favorevole per l'imputato rispetto alla precedente.
- Il giudice di merito deve motivare l'entità dell'aumento per continuazione richiamando le caratteristiche del reato (fattispecie concreta); una motivazione che esponga ragioni specifiche sulle caratteristiche del fatto è generalmente ritenuta sufficiente in Cassazione.
- In caso di mutamento di quale fattispecie sia considerata base o satellite nel calcolo della continuazione, il computo sanzionatorio può cambiare rispetto alle decisioni precedenti senza automaticamente determinare violazione del divieto di peggioramento, purché il risultato complessivo sia meno gravoso.
- La procedura bifasica (individuazione della pena base e poi della somma per continuazione) deve risultare comprensibile nella motivazione: indicare l'aumento in termini chiari è preferibile per evitare censure di ordine formale.
- Quando si impugna in Cassazione un aumento per continuazione, il ricorrente deve dimostrare che l'aumento ha effettivamente reso la pena complessiva più grave o che la motivazione è del tutto assente/irragionevole; critiche meramente confutative spesso non sono sufficienti.
- In sede di difesa, se si contesta il calcolo della continuazione è utile contestare anche la classificazione delle fattispecie (quale è base e quale satellite), perché il profilo formale della struttura della continuazione è determinante per verificare l'eventuale illegittimità della riforma.
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