Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19644/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del codice della strada. Il Tribunale, in appello, aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché ritenuta tardiva: secondo il giudice di merito, la notifica dell'ordinanza era avvenuta il 19/4/2018 e il ricorso era stato depositato in cancelleria solo il 22/5/2018, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e/o del giudizio d'appello per inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, sostenendo che l'appello dell'Ufficio era stato notificato presso un difensore che l'aveva assistita solo nel procedimento amministrativo ex art. 203 C.d.S. e non nel giudizio di opposizione, con conseguente vizio non sanabile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, nonché l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 L. n. 890 del 1982, sostenendo che, ai fini della tempestività dell'opposizione, rileva la data di consegna del ricorso all'agente postale per la notificazione (18/5/2018) e non quella del deposito in cancelleria (22/5/2018).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo, affermando che la notificazione eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario integra un vizio di nullità e non di inesistenza, sanabile con la costituzione della parte intimata o con rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio per cui l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta a mezzo posta è tempestiva se il plico viene consegnato all'agente postale entro il termine di legge, essendo irrilevante la successiva ricezione del ricorso da parte della cancelleria. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 179, commi 2 e 9, codice della strada

    Indicato come norma violata alla base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

  • art. 203 codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente per descrivere il procedimento amministrativo in cui il difensore aveva assistito la società.

  • art. 22 L. n. 689 del 1981

    Norma che disciplina l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, richiamata quale base dell'azione di opposizione.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato per affermare la proponibilità dell'opposizione anche tramite servizio postale.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011

    Usato dal giudice di merito per calcolare il termine di trenta giorni per proporre opposizione.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, quando la notifica avviene a mezzo posta, rileva la consegna del plico all'agente postale entro il termine di legge.

  • art. 4 L. n. 890 del 1982

    Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta e al momento perfezionativo della spedizione.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni e relative nullità/inesistenze.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la nullità della notificazione e la sua eventuale sanatoria.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento ai vizi della notificazione.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni nel processo.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alla notificazione dell'impugnazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quanto alla motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riguardo alla motivazione del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del primo e secondo motivo per nullità della sentenza o del giudizio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del secondo motivo per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione notificata in un luogo non correttamente individuato, il vizio attiene di regola alla nullità della notificazione e non alla sua inesistenza, quando il procedimento notificatorio sia stato comunque avviato da soggetto legittimato e si sia concluso con una fase di consegna idonea secondo l'ordinamento.
  • La nullità della notificazione dell'impugnazione è sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, oppure mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione può essere proposta a mezzo posta e, ai fini della tempestività, conta la consegna del ricorso all'agente postale entro il termine di legge; è irrilevante che l'atto pervenga successivamente alla cancelleria del giudice.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per proporre l'impugnazione deve essere verificato in base al momento in cui l'atto è affidato al servizio postale per la notificazione, non al momento del deposito materiale in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.