Cassazione Penale, Sentenza n. 35296/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, nel procedimento penale d’appello n. 1347/2020 pendente presso la Corte d’appello di Firenze, presentò il 14 giugno 2023 domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La domanda fu dichiarata inammissibile il 18 settembre 2023 perché l’interessato si era impegnato a comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio», formula ritenuta non equivalente all’impegno previsto dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio d’appello si concluse con sentenza del 18 settembre 2023. Il difensore propose opposizione, respinta con ordinanza del Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Firenze del 26 marzo 2026, e quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) motivazione apparente e violazione di legge, sostenendo che la formula usata era conforme alla norma e che le variazioni rilevanti dovevano essere intese in relazione alla possibile incidenza sui requisiti reddituali; (2) illegittima introduzione di una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, fondata sulla difformità letterale anziché sulla sostanza dell’impegno; (3) confusione tra ammissione e successivo controllo dei requisiti, poiché le omissioni dichiarative rileverebbero ai fini della revoca; (4) errata applicazione dei principi delle Sezioni Unite nella sentenza Pacino, riguardanti la revoca e non l’ammissibilità iniziale; (5) violazione del diritto di difesa e del giusto processo ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU per eccessivo formalismo; (6) omessa risposta alle argomentazioni dell’opposizione e alla giurisprudenza richiamata. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la legittimazione autonoma del difensore dell’imputato a proporre opposizione e ricorso nel procedimento accessorio di ammissione al patrocinio.
La decisione
La Corte ha ritenuto ritualmente proposto il ricorso dal difensore di fiducia, riconoscendone la legittimazione autonoma nel procedimento accessorio relativo al patrocinio a spese dello Stato. Ha rigettato i primi due motivi: l’impegno richiesto dall’art. 79, comma 1, lett. d), non riguarda soltanto le variazioni che determinano il superamento della soglia reddituale, ma anche quelle suscettibili di valutazione ai fini dell’eventuale revoca. Ha accolto, nei termini precisati in motivazione, il terzo e il quarto motivo: la declaratoria di inammissibilità non poteva fondarsi sulla sola difformità lessicale tra la clausola sottoscritta e il testo normativo, poiché l’impegno a comunicare le variazioni «rilevanti ai fini della concessione del beneficio» doveva essere inteso come riferito alle variazioni successive alla domanda suscettibili di incidere sulla permanenza dell’ammissione. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente della Corte d’appello di Firenze. Ha precisato che nell’eventuale provvedimento di ammissione potrà essere specificato che l’obbligo riguarda qualsiasi variazione reddituale successiva alla presentazione dell’istanza suscettibile di valutazione ai fini del mantenimento del beneficio. Il testo disponibile non espone una distinta decisione sui motivi quinto e sesto. La sentenza non decide nel merito l’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali né dispone direttamente l’ammissione.
Norme richiamate
Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo.
La norma disciplina il rimedio contro il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda di patrocinio e individua l’ufficio finanziario come parte nel relativo procedimento.
Il supremo Collegio ha ritenuto, pertanto, che all'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dovessero applicarsi i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni e, anche nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore fosse riconosciuto un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito all'interessato.
Nel procedimento accessorio di ammissione al patrocinio penale, i principi processuali in materia di impugnazioni consentono al difensore dell’imputato un autonomo diritto di impugnazione.
Il supremo Collegio ha ritenuto, pertanto, che all'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dovessero applicarsi i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni e, anche nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore fosse riconosciuto un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito all'interessato.
La disposizione concorre, secondo il richiamo della giurisprudenza riportato dalla Corte, a fondare la legittimazione autonoma del difensore dell’imputato nel procedimento di ammissione al patrocinio.
Il supremo Collegio ha ritenuto, pertanto, che all'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dovessero applicarsi i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni e, anche nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore fosse riconosciuto un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito all'interessato.
La norma è richiamata, insieme alle disposizioni sulle impugnazioni, quale fondamento dell’autonoma legittimazione del difensore dell’imputato.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
Chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, infatti, deve impegnarsi a pena di inammissibilità, a comunicare «le variazioni rilevanti dei limiti di reddito» e tale impegno è correlato a un «obbligo di lealtà» che il singolo assume verso le istituzioni.
L’impegno richiesto a pena di inammissibilità comprende le variazioni successive alla domanda suscettibili di essere valutate ai fini dell’eventuale revoca, non soltanto quelle che comportano il superamento della soglia reddituale. La clausola non deve riprodurre letteralmente la formulazione normativa se il suo contenuto esprime sostanzialmente tale obbligo.
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
L'impegno che deve essere assunto, dunque, non riguarda - come la difesa vorrebbe - le sole variazioni dì reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ma si riferisce ad ogni variazione che, per la sua rilevanza, pur non rendendo evidente il superamento dei limiti di reddito, sia suscettibile di essere valutata ai finì della eventuale revoca del beneficio.
I limiti reddituali di ammissione non esauriscono il significato delle variazioni rilevanti da comunicare: rilevano anche variazioni non decisive da sole per il superamento della soglia, purché suscettibili di valutazione ai fini della permanenza del beneficio.
art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Da queste premesse la sentenza in esame ha desunto che, accertata l'omessa comunicazione, il Giudice non può per ciò solo procedere alla revoca del beneficio, ma deve «stabilire la rilevanza della variazione» non comunicata, valutando «tutti i fattori più significativi di natura oggettiva, quali, ad esempio, l'entità dell'aumento del reddito, la prossimità dell'importo modificato alla soglia limite per l'accesso al gratuito patrocinio e il numero delle annualità nelle quali si è verificata la variazione».
La revoca per omessa comunicazione non consegue automaticamente a qualsiasi variazione non comunicata: occorre accertarne la rilevanza concreta, valutando fattori oggettivi. L’obbligo di comunicazione riguarda variazioni suscettibili di valutazione ai fini della revoca.
art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002
Le Sezioni Unite non hanno preso in esame l'ipotesi prevista dall'art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115/2002 (secondo la quale il magistrato deve procedere alla revoca «se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione») perché erano chiamate a decidere se la revoca fosse doverosa anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non avessero superato i limiti di legge e questo problema non si può porre nell'ipotesi di cui all'art. 112, comma 1, lett. b) atteso che, in questo caso, è lo stesso interessato ad attestare il superamento dei limiti di reddito.
La disposizione riguarda la revoca quando, a seguito della comunicazione dell’interessato, risulti che la variazione reddituale esclude l’ammissione; la Corte distingue questa ipotesi da quella dell’omessa comunicazione di variazioni valutabili.
art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
Le Sezioni Unite hanno sottolineato a tal fine (pag. 9 della motivazione) che, in questo caso, «la non esatta o, addirittura, falsa dichiarazione sulle condizioni di reddito» non determina da sè sola l'inammissibilità della domanda o la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la revoca deve essere disposta, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), «d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92».
La revoca per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali richiede che tale mancanza risulti provata; la sola inesattezza o falsità dichiarativa non comporta automaticamente inammissibilità o revoca.
Muovendo da queste premesse, con la sentenza n. 14723/2020 le Sezioni Unite hanno affermato che, se la condanna interviene, ad essa consegue di diritto, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, «la revoca con efficacia retroattiva» del beneficio «e il recupero, a carico del responsabile, delle somme corrisposte dallo Stato», ma la situazione è diversa se non v'è stata condanna.
La condanna per il reato previsto dalla disposizione comporta la revoca retroattiva del beneficio e il recupero delle somme erogate dallo Stato.
Ed invero, ancorché nel processo penale e in quello civile, amministrativo, contabile e tributario l'istanza di ammissione debba avere identico contenuto - e identico sia, di conseguenza, il contenuto dell'impegno che l'interessato deve assumere ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) - l'art. 136 collega la revoca del beneficio alle modifiche «delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione»; definisce, quindi, il concetto di «dichiarazioni rilevanti» avendo riguardo alle valutazioni che devono essere compiute per stabilire se il beneficio debba essere mantenuto e perciò consente, anche nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di giungere a conclusioni coerenti con quelle alle quali è giunta la giurisprudenza penale di legittimità interpretando l'art. 112, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002.
La rilevanza delle variazioni reddituali va riferita alla loro possibile incidenza sulla decisione di mantenere il beneficio, non a una corrispondenza formale con la soglia di ammissione.
art. 173, comma 1, d.lgs. n. 271/1989
Contro l'ordinanza che ha confermato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza il difensore di fiducia di Denis Levacovich ha proposto tempestivo ricorso l articolando sei motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; il testo non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- L’impegno richiesto, a pena di inammissibilità, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve coprire le variazioni reddituali successive alla domanda suscettibili di essere valutate ai fini della permanenza del beneficio; non è limitato alle sole variazioni che determinano il superamento della soglia reddituale.
- La formula con cui l’istante assume l’obbligo di comunicazione non deve coincidere letteralmente con il testo normativo: l’inammissibilità non può essere dichiarata per una mera difformità lessicale quando il contenuto dell’impegno è sostanzialmente conforme alla funzione prevista dalla legge.
- Ai fini della revoca per omessa comunicazione, non basta accertare una variazione reddituale non comunicata: il giudice deve valutarne concretamente la rilevanza, considerando fattori oggettivi e la sua possibile incidenza sul mantenimento del beneficio.
- Nel procedimento accessorio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, il difensore dell’imputato è autonomamente legittimato a proporre opposizione e impugnazione secondo i principi processuali richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
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