Cassazione Penale, Sentenza n. 35216/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terze interessate)
La controversia
Le ricorrenti, intestatarie formali di quattro unità immobiliari (una intestata alla prima e tre alla seconda), hanno impugnato l’ordinanza del 10 settembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva respinto la loro opposizione contro il diniego di revoca della confisca estesa disposta in sede esecutiva il 17 novembre 2017 e divenuta irrevocabile. La confisca era stata applicata in relazione alla condanna definitiva, dal 14 febbraio 2007, di un soggetto per un reato incluso nell’elenco previsto dall’art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992. Le istanti avevano chiesto la revoca sulla base di elementi documentali volti a dimostrare una diversa provenienza dei beni e l’effettività dell’acquisto, sostenendo che il finanziamento derivasse da una liberalità della madre di una di loro. La Corte territoriale aveva ritenuto tali elementi non valutabili perché preesistenti alla decisione sulla confisca e non prodotti allora, in assenza della prova di una causa di forza maggiore. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato violazione di legge, contestando l’estensione alla confisca estesa dei criteri restrittivi elaborati per la revocazione della confisca di prevenzione: a loro avviso, nel diverso ambito della confisca penale sono nuove anche le prove preesistenti mai valutate. Con il secondo motivo, subordinato, hanno denunciato motivazione apparente sull’esclusione della forza maggiore, deducendo che i cedolini degli assegni circolari erano stati ritrovati solo dopo la morte della madre, nel 2023, e richiamando documenti sulla capacità di risparmio della stessa e dichiarazioni dei venditori. Con il terzo, quarto e quinto motivo hanno dedotto ulteriori violazioni in tema di tutela costituzionale e convenzionale della proprietà, prevedibilità delle decisioni e diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbite le doglianze residue. Ha stabilito che i principi restrittivi formulati dalle Sezioni Unite per la revocazione della confisca di prevenzione, fondati sull’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla disciplina previgente, non sono automaticamente trasferibili alla confisca estesa. Per quest’ultima, quando la confisca sia stata disposta in sede esecutiva e se ne chieda la revoca per fatti sopravvenuti, resta applicabile il criterio giurisprudenziale secondo cui possono rilevare anche prove preesistenti, purché non valutate neppure implicitamente nel procedimento originario. Gli elementi addotti dalle istanti sono dunque ammissibili ai fini dell’introduzione del procedimento di revoca. L’ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio. La sentenza non decide nel merito la revoca della confisca né la responsabilità penale del condannato.
Norme richiamate
La risposta a tale quesito, a parere del Collegio, non può che essere nel senso della non riferibilità dei principi di diritto - prima richiamati - al diverso istituto della confisca estesa, nelle ipotesi in cui se ne ammette pacificamente la rivedibilità per fatti sopravvenuti (essenzialmente quando la confisca estesa è stata disposta in sede esecutiva; circa le modalità e i criteri di tale tipologìa di confisca v. per tutte Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01).
I criteri restrittivi sulla prova nuova elaborati per la revocazione della confisca di prevenzione non si applicano automaticamente alla confisca estesa; per la confisca disposta in sede esecutiva la rivedibilità per fatti sopravvenuti segue il distinto modello giurisprudenziale proprio del giudicato esecutivo.
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 - 01).
La disposizione, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite riportata dalla Corte, limita la prova nuova utile alla revocazione della confisca di prevenzione agli elementi sopravvenuti o preesistenti scoperti incolpevolmente dopo la definitività; un elemento deducibile ma non dedotto è ammesso solo dimostrando l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. La decisione qui in esame esclude che tale regola sia estesa alla confisca estesa.
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
La confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice. (cosi Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01).
Nell’incidente esecutivo diretto alla revoca della confisca estesa, sono ammissibili anche prove già esistenti durante il procedimento originario se non furono valutate, neppure implicitamente; non possono invece essere rimesse in discussione le condizioni di legittimità della misura già coperte dal giudicato di condanna.
art. 24, comma 4, Cost.
In detta quadro la giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998, Pisco) ha elaborato i principi che, sulla base di uno scarno dato legislativo allora vigente (l’art.7 della legge n.1423 del 1956) hanno portato a ritenere revocabile ex tunc, per sopravvenienza di nova, anche la statuizione definitiva di confisca emessa in sede di prevenzione (con domanda formali).
La Corte richiama la garanzia costituzionale relativa alla riparazione degli errori giudiziari quale fondamento generale della rivedibilità delle decisioni incidenti su diritti costituzionali, da bilanciare con la stabilità del giudicato. Il passaggio citato illustra la sua applicazione giurisprudenziale alla confisca di prevenzione.
art. 7 legge n. 1423 del 1956
Si tratta, dunque, di una previsione di ampia portata e non confinata alla materia della pena detentiva, posto che si riferisce a qualunque conseguenza negativa derivante da una procedura giudiziaria e pone una riserva di legge che concerne condizioni e modalità della riparazione, allo scopo di conciliare le esigenze di stabilità del «giudicato» con quelle di «giustizia sostanziale».
La disciplina e l’elaborazione giurisprudenziale richiamate dalla Corte riconoscono la possibilità di revocare la confisca definitiva di prevenzione per nova, contemperando stabilità del giudicato e giustizia sostanziale. I criteri successivamente restrittivi sono però collegati alla specifica disciplina della prevenzione e non governano la confisca estesa.
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il testo dell’art.28 cit. in tale parte – si badi bene - non è meramente riproduttivo della disciplina della revisione penale, posto che l’art.630 cod.proc.pen. alla lettera c) fa riferimento a nuove prove sopravvenute o scoperte, in ciò legittimando la interpretazione espressa dalle Sezioni Unite 2002 PG in proc.Pisano (intervenuta in tema di revisione penale) secondo cui in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc.pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato.
Ai fini della revisione penale, la prova nuova comprende anche quella preesistente non acquisita o acquisita ma non valutata, purché non sia stata dichiarata inammissibile o superflua, indipendentemente dalla negligenza o dalla condotta dolosa dell’interessato. La Corte utilizza questa disciplina come termine di confronto, distinguendola dalla regola speciale della revocazione della confisca di prevenzione.
Come è noto, l’istituto – in sede penale – della revoca della confisca estesa continua ad essere di derivazione giurisprudenziale, fermo restando che nel caso della revisione vera e propria (quella disciplinata dall’art.630 cod.proc.pen.) l’accoglimento della domanda principale comporta la revoca delle statuizioni correlate, ai sensi dell’art.639 cod.proc.pen. .
Nel procedimento di revisione penale, l’accoglimento della domanda principale comporta la revoca delle statuizioni correlate secondo la norma; la revoca autonoma della sola confisca estesa per fatti sopravvenuti è invece, secondo la Corte, di derivazione giurisprudenziale.
Massime di principio
- I criteri restrittivi sulla prova nuova elaborati per la revocazione della confisca di prevenzione, in ragione della specifica disciplina dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e della sua evoluzione interpretativa, non sono automaticamente estensibili alla revoca della confisca estesa disposta in sede esecutiva.
- Nell’incidente esecutivo diretto alla revoca della confisca estesa, possono essere addotte come prove nuove anche prove preesistenti alla decisione, se non sono state valutate neppure implicitamente nel procedimento che ha generato il titolo.
- La comune finalità di recupero patrimoniale della confisca di prevenzione e della confisca estesa non basta, da sola, a giustificare il trasferimento di una regola processuale restrittiva da un istituto all’altro: è necessario un fondamento nella disciplina legale applicabile.
- La revoca della confisca estesa disposta in sede esecutiva si colloca nel tradizionale ambito della rivedibilità del giudicato esecutivo; la rivalutazione riguarda elementi di fatto non già coperti dal giudicato di condanna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35198/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35208/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35214/2026 del 02/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →