Cassazione Civile, Ordinanza n. 30004/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il Comune davanti al Giudice di pace chiedendo di accertare la prescrizione di due fatture per consumo idrico: una emessa nel settembre 2020 per euro 299 e riferita al ruolo 2016-2017, l'altra emessa nel dicembre 2020 per euro 488 e riferita al ruolo 2018. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo prescritti i crediti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando in modo generico violazione e falsa applicazione di legge: ha richiamato la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla prescrizione biennale delle fatture del servizio idrico, sostenendo che tale termine si applicherebbe solo alle fatture con scadenza successiva all'1 gennaio 2020 e che, per il principio di irretroattività della legge, non potesse valere per i consumi anteriori; quindi la prescrizione non sarebbe maturata per le somme richieste.
La decisione
La Corte ha qualificato la controversia come decisa dal Giudice di pace secondo equità, perché non risultava avente ad oggetto un contratto concluso nelle forme dell'art. 1342 c.c.; da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbendo ogni altra questione, compreso il merito della dedotta prescrizione biennale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
Il motivo era formalmente ricondotto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di ricorribilità della decisione di equità.
La Corte ha escluso che la controversia riguardasse un contratto concluso con le modalità di cui a questa disposizione; tale esclusione ha portato a qualificare la decisione del giudice di pace come resa secondo equità.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
Poiché la causa non riguardava un contratto ex art. 1342 c.c., la decisione del giudice di pace è stata qualificata come resa secondo equità ai sensi di questa norma, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
l. 27 dicembre 2017 n. 205, commi 10 e 4
Il ricorrente vi ha fatto riferimento per sostenere la prescrizione biennale nei contratti di fornitura idrica e la sua applicazione alle fatture con scadenza successiva all'1 gennaio 2020; la Corte però non ha esaminato nel merito tale deduzione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione della disciplina richiamata.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
È richiamata come precedente di legittimità per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012.
Massime di principio
- Quando la decisione del giudice di pace è resa secondo equità, il ricorso per cassazione è inammissibile nei limiti previsti dall'ordinamento; prima di esaminare il merito occorre verificare la ricorribilità della sentenza.
- La qualificazione della controversia come decisa secondo equità dipende dall'oggetto della causa e, in particolare, dall'assenza di un contratto concluso nelle forme che consentono l'applicazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 1342 c.c.
- Se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali, ogni questione sostanziale dedotta con il motivo resta assorbita.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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