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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36259/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

Una cartella di pagamento notificata all'ente resistente richiedeva il recupero di una somma corrispondente, in larga parte, a un contributo pubblico assegnato per lavori di restauro di una ex chiesa parrocchiale e poi parzialmente revocato con decreto ministeriale. L'ente ecclesiastico propose opposizione all'esecuzione per far accertare l'inesistenza, totale o parziale, del credito azionato. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello accolse il gravame e dichiarò inesistente il diritto di credito portato dalla cartella. In cassazione il Ministero e l'Agenzia delle Entrate denunciarono violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinavano l'assegnazione e l'utilizzo del contributo, sostenendo che l'acquisto di terreni e fabbricati non rientrasse tra gli interventi finanziabili e integrasse una arbitraria modifica della destinazione del contributo, con conseguente legittimità della revoca e del recupero coattivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fornito una motivazione diffusa e specifica, ricostruendo l'ampiezza dell'oggetto del finanziamento e la necessità, per realizzare l'intervento di restauro e la finalità pubblica perseguita, anche dell'acquisizione della sagrestia e dell'area esterna. A fronte di tale ratio decidendi, il ricorso è stato giudicato generico e assertivo, perché non ha mosso una critica specifica alle argomentazioni della Corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti; esclusa invece l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni statali difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11-bis d.l. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Norma posta a base del contributo pubblico oggetto della controversia e del suo recupero; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma richiama la valutazione della sentenza impugnata sull'estensione dell'intervento finanziato.

  • art. 1, comma 29, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Richiamato come parametro normativo della censura di legittimità; la Corte rileva che il ricorso non attacca specificamente la ratio decidendi della sentenza di merito.

  • d.m. 1° marzo 2006

    Atto di assegnazione del contributo, contenente la descrizione dell'intervento come lavori di restauro architettonico della ex chiesa parrocchiale; la Corte d'appello lo ha interpretato in senso estensivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali superflue e che, quando il ricorso appare prima facie infondato o inammissibile, è superflua l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, perché esonerate dal versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una critica generica o assertiva della decisione impugnata e non coglie specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di merito.
  • Quando la motivazione di merito ricostruisce in modo articolato l'ampiezza dell'oggetto finanziato e la necessità delle singole voci di spesa per realizzare la finalità del contributo, la censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con tali passaggi argomentativi.
  • In presenza di ricorso prima facie inammissibile o infondato, il giudice di legittimità può omettere attività processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica, se ciò non apporta alcun vantaggio effettivo alla tutela del contraddittorio.
  • L'ulteriore contributo unificato non è applicabile alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, poiché esse sono esonerate dal relativo versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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