Cassazione Penale, Sentenza n. 3432/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo contestando in massima parte: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare per presunta necessità di rogatoria per utenze e soggetti in Belgio e per captazioni collegate a linea estera), 2) la corretta qualificazione giuridica delle condotte come associazione a delinquere aggravata ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (sostenendo che si trattava di atti episodici, rapporti bilaterali e non di una societas sceleris stabile), 3) la mancata derubricazione/valutazione della lieve entità e del ruolo (promotore/organizzatore) e la congruità del trattamento sanzionatorio; Presti ha altresì contestato la declaratoria di estinzione per prescrizione per alcuni capi, deducendo la mancanza di prova ("droga parlata"). Fallea ha insistito in particolare sull'inutilizzabilità delle intercettazioni internazionali e sulla carenza motivazionale della Corte d'appello nella qualificazione associativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo proposto da Carmelo Fallea relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche internazionali e alla carenza di motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza dell'associazione (art. 74 DPR 309/90). Ha richiamato i criteri di delimitazione del vizio di motivazione (anche nel caso di "doppia conforme") e ha ritenuto che la sentenza di appello abbia operato un richiamo per relationem alla decisione di primo grado senza fornire risposta esaustiva alle censure difensive, soprattutto circa la mancanza di elementi che dimostrino la stabilità e la indeterminatezza del programma criminoso. Sul punto delle intercettazioni telefoniche internazionali la Corte ha evidenziato che la Corte d'appello non ha chiarito se fosse stata adottata la procedura di "istradamento"; per converso ha confermato la validità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura autorizzate quando il veicolo si trovava in Italia. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio di merito limitatamente alle questioni dell'utilizzabilità delle intercettazioni (decreti del 14/4, 17/7 e 18/9/2014) e alla qualificazione dei reati sub capi a) e K). Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso e ha rigettato/inammissibile il secondo motivo proposto nell'esclusivo interesse di Presti; inoltre ha ritenuto infondato il motivo di Presti relativo alla declaratoria di estinzione per prescrizione. P.Q.M.: annulla la sentenza e rinvia agli effetti indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: utilizzata per qualificare i reati di spaccio; la Corte ha esaminato anche le ipotesi di lieve entità (comma 5) e le distinzioni tra i diversi commi per la tipizzazione delle condotte.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte richiede prova di una 'struttura minima' e della stabilità/indeterminatezza del programma criminoso e della consapevolezza dei partecipi per la configurabilità del reato associativo; la sentenza di merito è stata censurata per mancata spiegazione di come gli elementi fattuali dimostrassero tale struttura.
Codice di procedura penale, artt. 266, 267, 727
Richiamate dalle difese in relazione alla necessità della rogatoria/assistenza giudiziaria per intercettazioni internazionali; la Corte ha ricordato la distinzione tra intercettazioni captate tramite 'istradamento' (utilizzabili senza rogatoria) e captazioni effettuate da gestore straniero (che richiedono assistenza giudiziaria).
Richiamato in tema di concorso di persone quale possibile diversa qualificazione rispetto all'associazione; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha adeguatamente motivato perché fosse preferita la sussunzione in associazione anziché il concorso semplice.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: utilizzata per valutare il vizio di motivazione per omissione; la Corte ha ribadito che il giudice d'appello deve rispondere alle censure decisive dell'appellante e non limitarsi a richiamare per relationem la motivazione del primo grado.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha confermato che il giudice può pronunciarsi per estinzione quando sia palese l'assenza di elementi per una valutazione probatoria approfondita; nel caso, la Corte di appello ha correttamente applicato la norma nel ritenere non sussistente evidenza di innocenza tale da giustificare il proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Intercettazioni internazionali: se le conversazioni estere sono convogliate in Italia tramite la procedura di 'istradamento' (convogliamento su nodo italiano) le captazioni possono essere utilizzate senza rogatoria; se la captazione è effettuata o dipende da gestore straniero è necessaria l'assistenza giudiziaria all'estero.
- Vizio di motivazione nel 'doppio conforme': anche quando la Corte d'appello richiama la motivazione di primo grado (doppia conforme), è obbligata a rispondere in modo specifico e argomentato alle censure decisive sollevate dall'appello; il richiamo per relationem non esime dal dovere di disamina critica.
- Configurabilità dell'associazione di tipo mafioso o finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90): non è richiesto un apparato complesso, ma è necessaria una struttura minima stabile e la prova che le condotte dei singoli contribuiscano a un programma criminoso indeterminato; rapporti episodici e affari bilaterali sono più compatibili con il concorso di persone che con l'associazione.
- Valutazione della 'droga parlata': conversazioni che fanno riferimento a termini come 'chilo', 'fumo', somme di denaro possono essere significative, ma per conseguire una assoluta estinzione per prescrizione senza accertamento nel merito occorre che l'evidenza dell'innocenza sia manifesta; in assenza di ciò il giudice può dichiarare l'estinzione senza pronunciare proscioglimento nel merito.
- Effetti della pronuncia di annullamento con rinvio: la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo giudizio limitatamente alle questioni mal chiarite (es. utilizzabilità di intercettazioni e qualificazione giuridica), lasciando immutate o assorbite le altre valutazioni già compiute se non direttamente interessate dal vizio rilevato.
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