Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in relazione ai reati, tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), detenzione e porto illegittimo di armi e ricettazione. Il ricorso contestava in via principale la configurazione del 416-bis nei confronti del ricorrente sostenendo l'insufficienza degli elementi dimostrativi: a parere della difesa mancava la prova che il vincolo associativo avesse concretamente posto in essere la forza intimidatoria propria dell'associazione (non bastando il mero programma), e che tale forza dovesse derivare dal gruppo e non dal solo prestigio di singoli; inoltre si sosteneva che le condotte rilevate fossero mere aspirazioni e non estrinsecazioni effettive della capacità intimidatoria del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che le doglianze mirassero a una rivalutazione di merito e probatoria non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la ricostruzione, basata su numerose intercettazioni e su sentenze passate in giudicato che avevano già accertato l'esistenza della Stidda nella zona, nonché sul tenore delle conversazioni ricondotte al contesto associativo e al programma delittuoso (tentato omicidio del 25.4.2024). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta applicabile alla fattispecie: la Corte di merito ha valutato la presenza dei caratteri tipici dell'associazione mafiosa (capacita intimidatoria, controllo del territorio, assoggettamento e omertà) sulla base di intercettazioni, attività delittuose e sentenze passate in giudicato che collegate costituiscono prova idonea in sede di merito. La Cassazione ha però precisato che non può rivisitare il giudizio di fatto sullo spessore degli indizi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di impugnazione consentito in sede di legittimità (ricorso per cassazione) e rileva nella valutazione della specificità dei motivi; nel caso ha contribuito a ritenere il ricorso aspecifico e inammissibile.
art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 35 d.lgs. 30.12.2022 n. 150
Norma procedurale richiamata per l'esame del ricorso senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto, conformemente alle modifiche normative richiamate.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento; applicata dalla Corte con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, co. 1-ter, disp. att.
Richiama gli adempimenti di cancelleria relativi alla custodia cautelare quando la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito o delle prove: i motivi devono essere specifici e non mirare a una nuova ricostruzione fattuale.
- La contestazione della configurazione del 416-bis richiede censure di diritto o di motivazione manifeste e specifiche; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti senza confronto puntuale con la motivazione dei giudici di merito.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, sono valutate dal giudice di merito secondo criteri di esperienza; la Cassazione interviene solo se la loro valutazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- La comprovata esistenza di un sodalizio mafioso in precedenti procedimenti e le condanne passate possono rafforzare la valutazione in merito alla continuità e all'operatività del gruppo in nuove indagini.
- Chi impugna deve affrontare puntualmente gli elementi probatori indicati nel provvedimento impugnato (intercettazioni, riscontri, sentenze passate) e non limitarsi ad argomentazioni generiche o teoriche sulla nozione di mafia storica vs nuove formazioni.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se la inammissibilità è ritenuta riconducibile alla volontà del ricorrente.
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