Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto da furto in abitazione a furto pluriaggravato (violenza sulle cose, numero superiore a tre autori, danno patrimoniale di rilevante gravità). I motivi di cassazione (sei) contestano: 1) nullità per cambio di sede dell'udienza senza adeguata comunicazione; 2) errata mancata riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) nullità per difetto di legittimazione della querela dopo la riqualificazione (permanenza della procedibilità a querela); 4) insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo (fine di profitto) del furto; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione alla tenuità; 6) mancata concessione della sospensione condizionale della pena per Petrellese per effetto di precedenti pene estinte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la sentenza della Corte d'appello. In particolare: la querela proposta da Vincenzo Perdono è risultata efficace anche per il reato di furto così riqualificato in quanto Perdono aveva una relazione di fatto con i beni (comodato/uso/dispensa e descrizione puntuale della refurtiva) e quindi legittimazione a querelare; la costituzione di parte civile da parte della amministratrice della CRA Investiments è stata ritenuta indice di volontà punitiva e idonea a soddisfare gli effetti di procedibilità introdotti dal d.lgs. 150/2022; la censura sul cambio di sede dell'udienza è stata ritenuta infondata perché gli imputati erano assenti e rappresentati dal difensore; la mancata riqualificazione in esercizio arbitrario è stata motivata correttamente in quanto non c'era identità della pretesa e dei soggetti civilmente coinvolti; il dolo di profitto è stato correttamente ritenuto integrato anche come fine non strettamente patrimoniale (orientamento delle Sezioni Unite); la causa di non punibilità ex art. 131-bis non poteva trovare applicazione perché la pena prevista per il reato pluriaggravato eccede i limiti normativi dell'istituto; infine la sospensione condizionale è stata negata per Petrellese in ragione dei precedenti benefici già goduti e della rilevanza della pena detentiva ai fini del cumulo.
Norme richiamate
art. 61 n.7 cod. pen., art. 110, art. 624-bis commi 1 e 3, art. 625 comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen.
Quadro normativo della imputazione originaria e delle aggravanti che hanno portato alla riqualificazione in furto pluriaggravato; le aggravanti ad effetto speciale rilevano ai fini della determinazione della pena.
art. 624 comma 3 cod. pen. (furto perseguibile a querela)
Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il reato come riqualificato è procedibile a querela: la Corte valuta l'efficacia della querela proposta da Perdono tenendo conto della relazione di fatto col bene.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 comma 1 lett. i)
Riforma che ha reso perseguibili a querela alcune fattispecie di furto; rilevante per valutare la procedibilità e l'efficacia della querela già proposta dopo la riqualificazione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile l'istituto perché la pena prevista per il furto pluriaggravato eccede i limiti previsti dalla norma.
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sull'estinzione degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento): la Corte richiama l'orientamento per cui l'estinzione limita gli effetti in modo specifico e non sempre incide sul cumulo ai fini della sospensione condizionale.
art. 420-bis comma 3 cod. proc. pen., art. 465 cod. proc. pen., art. 161 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in materia di rappresentanza dell'imputato assente, notifiche e rinvii di udienza: il rinvio in udienza e la notifica al difensore sono stati ritenuti sufficienti.
art. 552 lett. d) cod. proc. pen.; art. 111 Cost.
Richiamate dalle difese per vizio di motivazione/nullità: la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione a tali disposizioni.
Sez. U, sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio) e Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023
Giurisprudenza di legittimità richiamata sul concetto ampio di possesso/detenzione ai fini della persona offesa nel furto e sull'interpretazione del dolo di profitto (anche finalità non patrimoniali). La Corte le applica per ritenere Perdono legittimato e per qualificare il dolo.
Massime di principio
- Se il reato viene riqualificato in una fattispecie procedibile a querela, va verificata la "relazione di fatto" del querelante con i beni rubati: anche la detenzione o disponibilità stabile (comodato, uso, custodia) può legittimare la querela.
- La costituzione di parte civile prima del mutamento della procedibilità può essere interpretata come espressione di volontà punitiva e, in alcuni casi, soddisfa l'esigenza di procedibilità introdotta dalla riforma.
- La mancata notifica del cambiamento di sede dell'udienza non genera automaticamente nullità se l'imputato era già assente e regolarmente rappresentato dal difensore; la notifica al difensore è spesso sufficiente.
- Perché configuri il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessaria identità tra la pretesa privatistica attuata e l'oggetto della tutela civile (stessa soggettività e oggetto della pretesa); la mera relazione fra società diverse non basta.
- Nel delitto di furto il "fine di profitto" può essere interpretato in senso ampio: anche fini non patrimoniali (vendetta, dispetto, soddisfazione psichica) possono integrare il dolo specifico.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis dipende dai limiti di pena: se la pena prevista per la fattispecie aggravata supera i limiti normativi dell'istituto, la causa di non punibilità non è applicabile.
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, le precedenti applicazioni della sospensione o sentenze di patteggiamento devono essere valutate concretamente; l'estinzione formale di una pena non elimina sempre il suo effetto sul cumulo e sulla valutazione dei benefici.
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