Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di inammissibilità resa dalla Corte d'Appello di Trieste sull'appello proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Udine n. 464/2006) che la condannava per furto in abitazione aggravato. Deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. (richiesta di aumento per continuazione esterna), nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che il motivo n. 6 di appello, seppur sintetico e con alcuni errori materiali (errata indicazione di data e indicazione imprecisa della sentenza definitiva su cui basare la continuazione), era comunque chiaro nel chiedere l'applicazione della continuazione con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Udine (indicata come n. 295) e che l'ordine di rigetto della richiesta di rimessione in termini, allegato all'appello, forniva gli elementi per individuare la sentenza definitiva oggetto della continuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che la Corte d'Appello ha commesso un errore materiale richiamando una data errata del fatto, la Cassazione ha ritenuto che tale correzione non fosse sufficiente a superare le carenze sostanziali dell'atto di appello: il motivo sulla continuazione non era sufficientemente specifico, non indicava con chiarezza e completezza gli estremi della sentenza irrevocabile cui riferirsi, non forniva dati fattuali (luogo, modalità e correlazione del disegno criminoso) necessari per valutare la continuazione esterna e gli atti allegati (l'ordinanza di rigetto della rimessione) contenevano a loro volta incongruenze. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte ha esaminato la richiesta di applicazione dell'aumento per la continuazione esterna e ha ritenuto che, per poterla valutare in sede d'appello, occorrano elementi precisi e gli estremi della sentenza già irrevocabile; la semplice indicazione temporale non è sufficiente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione del motivo in cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti stabiliti per i motivi dedotti in impugnazione.
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 35 d.lgs. 30.12.2022 n. 150)
Norma sul procedimento innanzi alla Corte di Cassazione: il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti ai sensi della versione vigente; la Procura ha concluso per l'inammissibilità.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richieste nuove in appello: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la domanda di continuazione relativa a sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini deve essere proposta con motivi nuovi ex art. 585(4) e accompagnata dalle sentenze definitive rilevanti.
art. 671 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: la Corte osserva che, se la continuazione non viene decisa in appello per carenza di elementi, l'imputato può comunque ottenere il riconoscimento in sede esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la possibilità di irrogare ammende: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione in appello deve essere formulata in modo preciso: indicare chiaramente gli estremi della sentenza irrevocabile (numero, data, giudice) e allegare la sentenza definitiva rilevante; l'allegazione di un ordine che a sua volta contiene errori può essere insufficiente.
- Non basta richiamare la sola contiguità temporale: per ritenere la continuazione esterna il giudice d'appello necessita di elementi sui fatti (date, luoghi, modalità) che consentano di valutare l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- Errori materiali nell'atto di impugnazione possono essere rilevanti, ma non suppliscono all'assenza dei requisiti minimi di specificità del motivo di appello; in tal caso l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- Se la richiesta di continuazione è tempestiva ma specifica, il giudice d'appello ha l'onere, salvo casi particolari, di esaminare la questione e può attivarsi d'ufficio per acquisire gli atti necessari; tuttavia la specificità dell'allegazione resta prerequisito per tale attività.
- In caso di inammissibilità per carenze dell'atto di impugnazione vi è il rischio di condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa, di ammende a carico del ricorrente.
- Quando non è possibile ottenere il riconoscimento della continuazione in sede d'appello per carenza di elementi, la parte può comunque ottenere il riconoscimento dell'eventuale continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.).
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