Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) censura sulla configurazione dell'art. 416-bis c.p., con la doglianza di insufficienza degli elementi a dimostrare la capacità intimidatoria dell'associazione e la sua estrinsecazione concreta, sostenendo che non sarebbe sufficiente il mero programma di usare la forza di intimidazione né il prestigio di singoli; (2) censura sulla gravità indiziaria circa il concorso di Giunta nel tentato omicidio pluriaggravato ai danni di Di Martino Roberto (detto "Cuzzularu"), rilevando l'assenza, nelle intercettazioni, di conversazioni in cui Giunta parli direttamente del delitto e sostenendo che la mera agevolazione non prova un contributo consapevole all'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per tentativo di sindacare il merito (suddividere e rivalutare elementi probatori) non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato le proprie conclusioni su un complesso di intercettazioni, su sentenze passate che hanno accertato la presenza della 'Stidda' nell'area e su elementi fattuali relativi alla partecipazione di Giunta (appostamento il 23/4/2024, disponibilità del covo a Pozzallo, recupero di effetti personali e armi, reperimento di altre armi). Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; non è disposta rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'associazione di tipo mafioso richiede capacità intimidatoria, assoggettamento e omertà; questa capacità può derivare dall'organizzazione storica (es. 'Stidda') e dalla presenza di esponenti con condanne definitive. Contributi logistici e di supporto (covo, armi, comunicazioni) possono integrare la partecipazione consapevole all'associazione e concorrere alla configurazione del reato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione; il ricorso era proposto nei limiti consentiti ma la Corte rileva che molte doglianze sono di merito e quindi non deducibili in sede di legittimità.
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 35 del d.lgs. 30.12.2022 n. 150)
Norma applicata per trattare il ricorso senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto, in conformità alle modifiche procedurali richiamate.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiesto per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o per riesaminare i fatti; i rilievi che richiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- In tema di art. 416-bis, la capacità intimidatoria e l'assoggettamento della collettività possono essere desunti dal complesso delle emergenze processuali (intercettazioni, sentenze passate, comportamenti sul territorio) e non solo da dichiarazioni esplicite; la storicità e la notorietà del gruppo (es. sentenze irrevocabili sulla 'Stidda') rafforzano la valutazione della natura mafiosa.
- La partecipazione alla programmazione o all'esecuzione di reati (anche se non materialmente esecutiva) tramite appostamenti, messa a disposizione di covi, procuramento o recupero di armi e mantenimento delle comunicazioni può costituire contributo consapevole idoneo a integrare il concorso nel delitto e la partecipazione associativa.
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto globale: la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità e il confronto puntuale con tutti gli indizi valorizzati dal giudice di merito; censure generiche o parziali rischiano l'inammissibilità.
- Quando l'ordinanza di riesame espone ragioni giuridicamente significative e congrue rispetto allo scopo cautelare, essa difficilmente è superabile in sede di legittimità salvo vizi logici evidenti.
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