Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava l'insufficienza degli elementi probatori a dimostrare la sussistenza dell'elemento intimidatorio proprio di un'associazione mafiosa, lamentando che mancherebbe la prova che il vincolo associativo, e non il prestigio di singoli, abbia concretamente esercitato una forza di intimidazione sulla collettività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per tentativo di rinnovazione di valutazioni di merito e probatorie non sindacabili in questa sede. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e logica, fondata su numerose intercettazioni e sul richiamo a sentenze passate in giudicato che attestano l'operatività della 'Stidda' nella zona. Confermata dunque l'ordinanza di custodia cautelare; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle intercettazioni, del contesto probatorio e dei precedenti giudiziari irrevocabili, sussistessero gli elementi tipici (capacità intimidatoria, controllo del territorio, omertà) utili a giustificare la misura cautelare.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Limiti al ricorso per cassazione in materia cautelare: il ricorso è ammesso nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha richiamato tali limiti per escludere che possa essere svolta qui una rivalutazione probatoria e di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o delle prove: le censure devono essere fondate su vizi di diritto o su manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non su una diversa ricostruzione probatoria.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono valutazioni di merito riservate ai giudici del merito; la cassazione interviene solo se la motivazione che le utilizza è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per contestare una misura cautelare in materia di 416-bis occorre non solo mettere in dubbio il significato di singole frasi intercettate, ma dimostrare che il complesso probatorio e le motivazioni non reggono, ovvero che sussistono errori di diritto o vizi logico-giuridici evidenti.
- Quando esistono sentenze passate in giudicato che attestano l'esistenza di un'organizzazione mafiosa nella stessa area, il giudice del riesame può fondare la propria valutazione anche su quella pregressa certificazione, rendendo più difficile il successo di un'impugnazione meramente parziale.
- In presenza di un "gruppo mafioso a soggettività differente" (soggetti legati a pregiudicati già condannati), la capacità intimidatoria può desumersi anche dalla presenza e dal ruolo di soggetti con pregressi condanne per 416-bis, senza che sia necessario provare una nuova e autonoma fama intimidatoria ex novo.
- Nel proporre ricorso in Cassazione occorre essere specifici nelle censure e non limitarsi a obiezioni di mero contenuto probatorio: la genericità o la subordinazione a una rivalutazione fattuale rende il ricorso inammissibile.
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