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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, 303 e 304 c.p.p. Sostiene che, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, per il calcolo del termine massimo di custodia cautelare debbano essere conteggiati non solo i termini omogenei ma anche quelli disomogenei (ossia relativi alle altre fasi), applicando il principio ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 299/2005. In tal modo il ricorrente sostiene che il termine massimo sarebbe già decorso (indicando la scadenza al 29 giugno 2022) e chiede quindi la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, nella fattispecie di doppia conforme quanto alla responsabilità (annullamento in Cassazione limitato al solo trattamento sanzionatorio), la seconda parte dell'art. 303, comma 1, lett. d), che rimanda al comma 4 del medesimo art. 303 e quindi ai soli termini complessivi di custodia cautelare e non ai termini di fase. Poiché per i reati contestati la pena massima supera i venti anni, il termine complessivo rilevante è di sei anni (art. 303, comma 4, lett. c)). Applicando l'art. 304, comma 6, tale termine può essere aumentato fino alla metà, risultando quindi pari a nove anni. Avendo la custodia avuto inizio il 29 giugno 2016, il termine massimo decorre fino al 28 giugno 2025; le sospensioni indicate dalla difesa non comportano un allungamento oltre il limite massimo di nove anni, ragion per cui la misura non è inefficace per decorrenza dei termini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: [...] c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni

    Nel caso di doppia conforme (annullamento in Cassazione limitato al trattamento sanzionatorio) si applica la seconda parte della lett. d) comma 1 che rinvia al comma 4: occorre prendere in considerazione il termine complessivo previsto dal comma 4 e non i singoli termini di fase.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    art. 304, comma 6 (richiamato): il termine complessivo dell'art. 303 può essere aumentato fino alla metà

    Il termine complessivo previsto dall'art. 303, comma 4, può essere incrementato della metà ai sensi dell'art. 304, comma 6, determinando il limite massimo di custodia (nel caso concreto 6 anni aumentati della metà = 9 anni).

  • sentenza Corte costituzionale n. 299 del 2005

    La sentenza è richiamata dal ricorrente per sostenere l'inclusione dei termini disomogenei nello spettro di calcolo dei termini; la Corte di cassazione ha però ritenuto che tale criterio non operi quando sussiste giudicato sulla responsabilità (doppia conforme), essendo allora rilevante solo il termine complessivo.

  • art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.

    La scheda ex art. 165-bis disp. att. è utilizzata per elencare le ragioni e la durata delle sospensioni del termine; le sospensioni sono computate ma non possono far superare il limite massimo stabilito dalla combinazione art. 303-304.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per specificare che il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza intervento delle parti secondo la riforma prevista dal d.lgs. n. 150/2022.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di articolazione del motivo di ricorso (enunciazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla con rinvio solo quanto al trattamento sanzionatorio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità (cd. doppia conforme), la responsabilità si considera irrevocabile e per il calcolo della durata della custodia cautelare si prende a riferimento il termine complessivo previsto dall'art. 303, comma 4, non i singoli termini di fase.
  • Il termine complessivo previsto dall'art. 303 può essere aumentato fino a metà ai sensi dell'art. 304, comma 6; pertanto il limite massimo effettivo è il risultato di questa maggiorazione (es. 6 anni -> 9 anni).
  • Le sospensioni e le ragioni di sospensione vanno conteggiate, ma non possono far decorrere la custodia oltre il limite massimo fissato dalla combinazione art. 303-304; in presenza di detto limite il termine si 'retrodata' al massimo consentito.
  • Quando si contesta la durata della custodia per decorrenza dei termini, è cruciale valutare se l'annullamento abbia investito l'affermazione di responsabilità; se sì, la strategia difensiva deve puntare a dimostrare che il giudicato non è consolidato o che le sospensioni non sono legittime o non computabili.
  • In pratica, distinguere sempre fra: a) annullamento che incide sulla responsabilità (apre possibilità di ricalcolo con termini di fase e regressione), e b) annullamento limitato al trattamento sanzionatorio (si applicano soltanto i termini complessivi).

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