Cassazione Civile, Ordinanza n. 01840/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per euro 20.076,92, somma che assumeva dovutagli come saldo del compenso pattuito per un patto di non concorrenza biennale ex art. 2125 c.c., già al netto di quanto percepito durante il rapporto. La società proponeva opposizione e il tribunale revocava il decreto, ritenendo che il patto fosse stato violato: il lavoratore, dopo le dimissioni, era stato assunto presso altra impresa operante nel medesimo settore, svolgendo di fatto attività analoga a quella prestata in precedenza, anche con riferimento alle membrane bituminose, ritenute rientranti nell’area operativa del patto. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 2125 c.c., sostenendo che, quale addetto alle vendite di prodotti speciali, il patto non poteva estendersi a prodotti diversi come le membrane bituminose, appartenenti a un diverso settore contrattuale; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali (artt. 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c.), per avere i giudici di merito interpretato la clausola come comprensiva anche di tali prodotti senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge, mirassero in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’interpretazione del patto di non concorrenza compiute dai giudici di merito. Ha inoltre evidenziato che il ricorso non indicava con precisione se e come fosse stata dedotta nel merito la nullità del patto, e comunque si limitava a contrapporre una lettura diversa e più favorevole della clausola, senza specificare in modo intelligibile i canoni ermeneutici asseritamente violati né le ragioni della loro violazione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva accertato la violazione del patto e la conseguente debenza della restituzione del corrispettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato
La disciplina del patto di non concorrenza è richiamata come parametro della controversia; la Corte non riforma l’accertamento di merito secondo cui la clausola pattizia comprendeva anche l’attività svolta dal lavoratore presso il nuovo datore.
Invocato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte rileva che il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura della clausola senza dimostrare specificamente la violazione del criterio ermeneutico.
Richiamato tra i canoni ermeneutici; non risulta dimostrata una concreta violazione da parte del giudice di merito.
Richiamato tra i criteri interpretativi; la censura è ritenuta una mera contrapposizione interpretativa.
Richiamato tra i criteri interpretativi; la Corte afferma che non basta proporre un’interpretazione più favorevole per ottenere la cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con puntuale indicazione delle norme violate e con argomentazioni specifiche, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama la nuova formulazione del vizio motivazionale, rilevando che la motivazione del giudice di merito non presentava i vizi deducibili in cassazione.
È menzionata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una generica critica alla ricostruzione dei fatti o nella semplice contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella del giudice di merito.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede l’indicazione specifica del canone asseritamente violato e delle ragioni per cui la motivazione della sentenza se ne sarebbe discostata; non è sufficiente invocare astrattamente gli artt. 1362 ss. c.c.
- L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e coerente, anche se non sia l’unica interpretazione possibile.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture, la parte soccombente non può ottenere la cassazione limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa più favorevole, se non dimostra la violazione concreta dei criteri legali di ermeneutica.
- Per contestare validamente la decisione sul patto di non concorrenza occorre dedurre in modo specifico, già nel merito e poi in cassazione, la questione della sua nullità o della sua esatta estensione oggettiva; la mancata specificazione può precludere il vaglio di legittimità.
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