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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17476/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento catastale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale notificato nel dicembre 2016, emesso a seguito di DOCFA del maggio 2016, con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita catastale di una centrale di produzione di energia geotermica. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato respinto sul presupposto che i pozzi di produzione e reiniezione costituissero componenti essenziali dell’impianto produttivo e dovessero quindi concorrere alla stima catastale, anche con riferimento alla loro valorizzazione economica e al deprezzamento per vetustà. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: (1) violazione della disciplina catastale, sostenendo che i pozzi minerari di produzione e reiniezione sono esclusi dalla valorizzazione ai fini catastali in base alla normativa invocata; (2) violazione della norma che disciplina la stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi; (3) violazione delle norme sulla quantificazione della riduzione di valore per deprezzamento/vetustà. La Corte ha ritenuto centrale il primo motivo, osservando che dal 1° gennaio 2016 la disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015 esclude dalla stima diretta, per gli immobili a destinazione speciale e particolare dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ha quindi qualificato i pozzi geotermici come elementi funzionali al ciclo produttivo dell’energia elettrica e non come componenti da includere nella stima catastale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 10 l. n. 843 del 1942

    Richiamato dalle ricorrenti come norma che, insieme alle altre disposizioni catastali invocate, escluderebbe la valorizzazione dei pozzi minerari ai fini catastali.

  • art. 18 r.d. n. 1572 del 1931

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno dell’esclusione dei pozzi dalla stima catastale.

  • art. 48 r.d. n. 1539 del 1933

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi dell’esclusione dei pozzi dalla valorizzazione catastale.

  • art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208 del 2015

    Per gli immobili speciali e particolari dei gruppi D ed E, la rendita si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la Corte ne offre un’interpretazione estensiva dell’esclusione.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Richiamato come norma concernente la stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi, motivo poi assorbito.

  • art. 9 r.d.l. n. 652 del 1939

    Richiamato come disposizione relativa alla stima catastale e al deprezzamento per vetustà.

  • artt. 28 e 61 d.P.R. n. 1142 del 1939

    Richiamati come norme relative alla quantificazione della riduzione di valore per vetustà e deprezzamento.

  • art. 140-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale da remoto disposta dal Presidente del collegio.

Massime di principio

  • Nella stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1° gennaio 2016 devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e, più in generale, gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • L’esclusione introdotta dalla l. n. 208 del 2015 va letta in modo coerente con la ratio di sottrarre al carico impositivo locale il valore delle componenti impiantistiche produttive, senza limitarla ai soli impianti meccanici in senso stretto.
  • Ai fini catastali, la qualificazione di un bene come componente rilevante non dipende solo dall’infissione al suolo o dalla rilevanza strutturale, ma soprattutto dalla sua funzione nel processo produttivo.
  • Se il motivo di ricorso principale determina la cassazione della sentenza e rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

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