Cassazione Civile, Sentenza n. 10739/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato per prescrizione 11 delle 15 cartelle esattoriali notificate agli eredi di Zanellato Francesco; quest'ultima aveva ritenuto le notifiche originarie (alcune eseguite da una ditta privata, Defendini) irrituali e, dunque, la rinotifica del 21-23 luglio 2010 tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso di Equitalia, dichiarando assorbiti gli altri motivi, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame. La Cassazione ha stabilito che, anche se le notifiche originarie fossero affette da vizi formali, va verificata la loro efficacia sostanziale (ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.) in ordine all'interruzione della prescrizione; quindi il merito dovrà valutare se le notifiche, pur irregolari, abbiano comunque raggiunto lo scopo della conoscenza.
Norme richiamate
ha continuato a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative giudiziarie
La CTR riteneva che la normativa postale riservasse a Poste Italiane l'invio delle raccomandate per atti amministrativi/giudiziari; tale principio è stato considerato nel valutare la correttezza delle notifiche, ma la Cassazione ha richiamato la prevalenza della verifica sull'efficacia sostanziale della notifica.
notificazione ex art. 140 c.p.c.
Riferimento alla modalità di notificazione tramite messo; la CTR aveva esteso le considerazioni sulla riserva postale anche a questa fattispecie, ma la Cassazione richiede valutazione degli effetti sostanziali della notifica.
notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.
Norma relativa alla notificazione a mezzo servizio postale; la CTR ha ritenuto applicabile la riserva a Poste Italiane, ma la Cassazione sottolinea che va valutata l'efficacia sostanziale della ricezione.
notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi ... della L. n. 890 del 1982
Norme sulle notifiche postali citate dalla CTR nel sostenere la riserva per Poste; la Cassazione richiama comunque la necessità di verificare l'efficacia della notificazione ai fini della prescrizione.
applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.
Articolo richiamato dalla Cassazione per affermare che atti, pur viziati formalmente, che siano idonei a far conoscere il contenuto al destinatario possono produrre effetti sostanziali (es. interruzione della prescrizione).
Norma sulla prova contraria: il destinatario può disconoscere la presunzione di conoscenza prevista dall'art.1334; la Corte indica che spetta al destinatario fornire la prova richiesta per escludere l'efficacia interruttiva.
Norma procedurale sulla nullità e garanzie difensive richiamata nel primo motivo di cassazione; la Cassazione ha ritenuto assorbita la questione alla luce dell'accoglimento del quinto motivo.
Richiamata in relazione a presunte nullità processuali; la Cassazione non ha dovuto risolvere direttamente la questione perché ha deciso per l'annullamento con rinvio su base sostanziale.
Norma sul potere motivazionale della sentenza; invocata nel primo motivo, ma assorbita dall'accoglimento del quinto motivo.
Norma che enumera i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, etc.); base formale dei motivi proposti da Equitalia.
Richiamata dal ricorrente in tema di notifiche e procedure di riscossione; la Corte di merito dovrà valutare gli aspetti rilevanti nel nuovo esame.
Norma richiamata in relazione alle procedure di riscossione e notificazione; consiste in richiamo normativo posto dal ricorrente nel motivo di impugnazione.
Richiamata rispetto alla possibile sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo; la Cassazione rimanda al giudice di merito per valutare se la sanatoria sia applicabile.
Citata nel motivo relativo ad error in procedendo; si riferisce a questioni di prova e procedimento, ma la decisione finale si è basata sull'analisi degli effetti sostanziali della notifica.
Massime di principio
- La nullità formale di una notificazione non esclude automaticamente gli effetti sostanziali (es. interruzione della prescrizione): il giudice deve verificare se l'atto, pur irregolare, abbia effettivamente raggiunto il destinatario e determinato la presunzione di conoscenza (art.1334 c.c.), salvo che il destinatario non fornisca la prova contraria richiesta dall'art.1335 c.c.
- Nel valutare la regolarità delle notifiche occorre distinguere tra attività di 'postalizzazione' (es. imbustamento, consegna a Poste) e reale effettuazione della notificazione: documenti come ricevute di ritorno, relate di notificazione e timbri devono essere esaminati singolarmente.
- Le questioni circa la riserva del servizio postale (Poste Italiane) per l'invio di raccomandate in procedimenti amministrativi/giudiziari devono essere valutate concretamente, ma non possono impedire automaticamente la valutazione dell'efficacia sostanziale della comunicazione.
- Le eccezioni processuali rilevanti (nullità, tardività) devono essere tempestivamente dedotte e documentate; tuttavia, sul punto crucial è l'accertamento degli effetti reali della comunicazione sulle parti interessate.
- In caso di annullamento in cassazione per vizi nella motivazione o nella valutazione probatoria, il giudice di merito dovrà riesaminare gli atti alla luce dei principi di efficacia sostanziale della notifica e delle regole sulla presunzione di conoscenza e sulla prova contraria.
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