Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10693/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il padre (ricorrente) sosteneva di aver concesso in comodato un immobile al figlio e chiedeva la restituzione e il risarcimento per occupazione indebita. Il figlio contestava sostenendo di aver usucapito l'immobile. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto il comodato e ordinato il rilascio; la Corte d'appello ha riformato, accertando la comproprietà tra le parti, negando l'usucapione e ritenendo che l'attore non potesse agire per la risoluzione del comodato in quanto il figlio aveva titolo di godimento nella sua qualità di comproprietario. Antonio Lo Sardo ha impugnato per diverse censure (fra cui omissione di esame di fatto, violazione dell'art. 345 c.p.c., travisamento dei fatti e della quota di comproprietà).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (primo su presunta "decadenza" per mancata esecuzione della sentenza e secondo per violazione dell'art. 345 c.p.c. per insufficiente allegazione), ma ha accolto il terzo e il quarto motivo relativi a errata motivazione e travisamento dei fatti: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha dedotto in modo apodittico che la comproprietà escludeva l'esistenza di un comodato, senza dimostrare che non era stato concordato un titolo di godimento esclusivo; ciò è giuridicamente errato perché un comproprietario può concedere l'uso esclusivo ad altro comproprietario mediante contratto (anche comodato). Sul punto la Cassazione ha pertanto annullato in parte la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per nuovi accertamenti conformi ai principi indicati; l'ultima questione sulle spese è stata dichiarata assorbita e rinviata.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il motivo fondato sull'art. 345 c.p.c. (improcedibilità dell'appello per mancanza di specificità) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato che la questione fosse stata effettivamente dedotta e in quali termini; l'onere di specificazione e di ripetizione della domanda omessa grava sulla parte che denuncia l'omissione

  • Principio civile su comodato e comproprietà

    La Corte interpreta che la comproprietà non esclude per principio la possibilità che uno dei comproprietari abbia l'uso esclusivo in virtù di un titolo contrattuale (es. comodato); pertanto non è sufficiente l'accertamento della sola comproprietà per escludere l'esistenza di un comodato senza specifica e motivata valutazione probatoria

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, 4388/2016; Sez. 1, 6529/2017)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui la parte che denuncia omissione di valutazione in appello deve indicare chiaramente la domanda o la questione non considerata per consentire alla Cassazione di esaminare la censura

Massime di principio

  • La comproprietà non impedisce che uno dei comproprietari abbia l'uso esclusivo mediante un titolo (es. contratto di comodato): la mera accertata comunione non esclude automaticamente l'esistenza di un comodato
  • Per escludere il comodato in presenza di comproprietà il giudice deve motivare e provare che non è mai stato convenuto alcun titolo di godimento esclusivo; non è sufficiente un'affermazione apodittica
  • L'usucapione di una quota altrui richiede un possesso incompatibile con quello dell'altro comproprietario; il possesso in qualità di comproprietario non equivale automaticamente a possesso esclusivo acquisitivo
  • In materia di impugnazioni, chi denuncia l'omessa valutazione o improcedibilità deve chiaramente riprodurre e specificare la questione rilevante: mere affermazioni generiche sono inammissibili
  • La mancata esecuzione di una sentenza di rilascio non si traduce automaticamente in una 'decadenza' che impedisca l'impugnazione: l'esecuzione e l'impugnazione sono rimedi distinti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.