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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10690/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I controinteressati avevano domandato l'annullamento della delibera del Comitato di Solidarietà che aveva escluso la loro ammissibilità al Fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso e il pagamento di somme già riconosciute con sentenza civile (Trib. Gela n.360/09). Il Ministero impugnava la decisione d'appello che aveva confermato l'accoglimento del giudice di merito. Il motivo principale del ricorso in cassazione era che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere formatosi il giudicato della sentenza civile (Trib. Gela n.360/09) senza che tale definitività fosse provata in modo adeguato: il Ministero sosteneva che non andava attribuito rilievo alla semplice mancata contestazione dell'altro contraente e che sussisteva l'onere di produzione della certificazione di irrevocabilità (o almeno il necessario contraddittorio) prima di considerare il giudicato come acquisito

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva sbagliato nel ritenere provata la definitività della sentenza civile sulla sola base della mancata contestazione da parte degli eredi. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la parte che invoca il passaggio in giudicato deve normalmente provare la definitività mediante la certificazione prevista, salvo che la controparte lo ammetta esplicitamente. Poiché nel caso di specie la presunta formazione del giudicato era anteriore alla sentenza impugnata in appello, la Corte ha ritenuto che la produzione della certificazione di irrevocabilità non potesse essere fatta per la prima volta in cassazione; di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla regolamentazione delle spese

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    La norma è invocata come motivo di cassazione (violazione e/o falsa applicazione di norme in materia probatoria e processuale): la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata valutazione del giudicato esterno

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Disciplina la certificazione di irrevocabilità da parte del cancelliere: la Corte ha richiamato che, in generale, la prova del passaggio in giudicato si realizza mediante tale attestazione salvo esplicita ammissione della controparte

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; richiamata nel ricorso come parametro per discutere chi debba provare il passaggio in giudicato e le circostanze rilevanti ai fini dell'accesso al Fondo

  • art. 372 c.p.c.

    Stabilisce il divieto di introdurre in cassazione documenti che potevano essere prodotti in sede di merito; la Corte precisa però che ciò non impedisce la produzione di documenti attestanti la successiva formazione del giudicato

  • art. 101 co. 2 c.p.c.

    Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla tutela del contraddittorio: la censura riguardava la mancata instaurazione del contraddittorio sulla eccezione di giudicato

  • art. 100 e art. 105 c.p.c.

    Richiamati in riferimento alle regole sul contraddittorio e sulla partecipazione delle parti; utilizzati per contestare la modalità con cui è stata trattata l'eccezione di giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata nella vicenda in relazione ai principi di prova e allegazione; usata come riferimento generale sulle regole processuali

  • legge 6 agosto 1999 n. 212 (cd. legge n.512/1999), art.4 commi 3 e 4

    Norme regolanti il Fondo di rotazione per le vittime della mafia; richiamate nel terzo motivo in relazione ai presupposti e alle modalità di accesso al Fondo

  • art. 2909 c.c.

    Citato nel ricorso originario insieme ad altre norme in tema probatorio; nel dispositivo di cassazione la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale di tale articolo, limitandosi a valutare il tema probatorio e processuale del giudicato

Massime di principio

  • La semplice mancata contestazione di una parte non equivale automaticamente all'ammissione che una sentenza intervenuta in altro giudizio sia ormai passata in giudicato: chi invoca il giudicato esterno deve in linea di principio dimostrarne la definitività mediante la certificazione prevista (art.124 disp. att. c.p.c.), salvo che la controparte ammetta espressamente la irrevocabilità
  • In sede di impugnazione, e segnatamente in cassazione, non è ammissibile produrre per la prima volta documenti attestanti la definitività di una sentenza se tale definitività era già esistente e poteva essere prodotta in sede di merito; tuttavia è possibile rilevare d'ufficio il giudicato quando la sua formazione sia successiva alla decisione impugnata
  • Le eccezioni relative al giudicato e alla irrilevanza di precedenti decisioni vanno trattate con pieno rispetto del contraddittorio: occorre instaurare il confronto e consentire alla controparte di produrre la necessaria documentazione probatoria (es. certificazione di irrevocabilità)
  • Sul piano sostanziale, l'accesso al Fondo di rotazione per vittime di reati di tipo mafioso può essere escluso dalla non estraneità della vittima ad ambienti criminali, ma una sentenza civile definitiva che abbia già riconosciuto il risarcimento può incidere su quella valutazione se opposabile e provata
  • Per le amministrazioni pubbliche vale la regola processuale comune circa l'onere probatorio: la costituzione nel giudizio civile non esime l'Amministrazione dal dovere di allegare e provare le circostanze rilevanti che intende opporre in successivi giudizi amministrativi, salvo che la legge o la giurisprudenza dispongano diversamente

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