Ordinanza n. 247/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 0544830.U in data 24 ottobre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, ricevuto in data 24 ottobre 2025, avente a oggetto “Viale Certosa 165-167 - Municipio 8 - Diniego dell’istanza di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell’art. 20, DPR 380/2001, presentata in data 31/07/2023, P.G. 410743/2023, Progr. N. JPE 21562/2023”; - della comunicazione prot. 0327475.U in data 19 giugno 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, notificata in pari data, concernente “Comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, relativa all’Istanza di rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 20, DPR 380/2001 presentata in data 31 luglio 2023, P.G. n. 410743/2023, Progr. n. JPE 21562/2023 - trasmessa dal Municipio 8: in atti P.G. 0308221 del 30/05/2024”; - nonché, ove occorrer possa, di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale, connesso, o comunque richiamato per relationem, conosciuto e non, tra cui: - la deliberazione della Giunta comunale n. 552 del 7 maggio 2025 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”; - la Determinazione dirigenziale della Direzione Rigenerazione Urbana, emanata di concerto con la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, n. 4192 del 27 maggio 2025 avente a oggetto “Indicazioni in merito all’applicabilità, coerentemente alle norme del vigente PGT, delle Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 552 del 07/05/2025”; - la Disposizione di Servizio n. 2/2025 della Direzione Rigenerazione Urbana e della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE prot. 0287834.I. del 30 maggio 2025 avente ad oggetto “Gruppo di Lavoro di cui alla Disposizione di Servizio 4/2025 - Definizione dell’attività di supporto in esecuzione della Determina dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025”; - e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento degli ingiusti danni subiti e subendi dalla ricorrente; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento prot. 0634208.U in data 4 dicembre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3, del Comune di Milano, ricevuta in pari data, avente ad oggetto «Istanza di Proposta definitiva di Piano Attuativo “Certosa, 165/177” - Comunicazione di conclusione del procedimento»; - della comunicazione prot. 0558748.U in data 30 ottobre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3, del Comune di Milano, ricevuta in pari data, avente ad oggetto «Istanza di Proposta di Piano Attuativo “Certosa, 165/177” - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990»; - nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso, o comunque richiamato per relationem, conosciuto e non, tra cui il parere prot. 0590159.I in data 13 novembre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Urbanistica Generale, Unità Pianificazione Generale, del Comune di Milano; - e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento degli ingiusti danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire convenzionato e successivi atti di conclusione negativa del procedimento relativo alla proposta di piano attuativo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il diniego del permesso di costruire convenzionato richiesto ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti comunali presupposti concernenti gli indirizzi e le indicazioni operative in materia urbanistico-edilizia. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento di conclusione negativa del procedimento relativo alla proposta definitiva di piano attuativo concernente un compendio sito in Viale Certosa, nonché il parere presupposto, chiedendo anche in tale sede il risarcimento dei danni. Nel testo dell’ordinanza non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda cautelare né le censure contro gli atti comunali. Ha ritenuto che le questioni giuridiche sottese alla controversia, anche in ragione degli interessi coinvolti e dei profili di danno, richiedessero una valutazione più approfondita di quella consentita nella fase cautelare. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi disposto la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando l’udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di rilascio del permesso di costruire convenzionato.
La disposizione è richiamata con riferimento alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze.
La norma disciplina la tutela cautelare; il comma 10 è applicato per rinviare la valutazione sostanziale alla sollecita trattazione del merito quando la causa richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare sommaria.
Consente al giudice cautelare di fissare con sollecitudine la discussione del merito, anziché definire sommariamente la domanda cautelare, quando le questioni necessitano di approfondimento e tale soluzione assicura un’adeguata tutela.
Massime di principio
- Quando le questioni giuridiche e gli interessi coinvolti in una controversia amministrativa richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviare la valutazione sostanziale alla fase di merito senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la necessità di una più approfondita delibazione, anche in relazione ai profili risarcitori prospettati, giustifica la fissazione sollecita dell’udienza di merito quale strumento di adeguata tutela.
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