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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32604/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente dell'ente previdenziale, trasferito da altra amministrazione e titolare di un assegno ad personam per il trattamento economico di provenienza, aveva ottenuto in sede sindacale una sospensione annuale del meccanismo di riassorbimento dell'assegno, con riserva dell'ente di recuperare le somme non riassorbite se entro un anno non fosse intervenuto un accordo risolutivo sulla disciplina del trattamento del personale trasferito. Secondo il lavoratore, non essendo stato raggiunto alcun accordo ulteriore, l'ente aveva iniziato solo nel 2019 il recupero in busta paga di somme erogate tra il 2006 e il 2009, sicché il diritto di ripetizione era prescritto e le trattenute dovevano essere restituite. Il tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, dichiarando prescritti i crediti anteriori al 18.2.2009; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la sospensione del riassorbimento fosse cessata dal 12.10.2008 e che la prescrizione decorresse, per i ratei successivi, mese per mese sino al primo atto interruttivo del febbraio 2019. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c. per avere la corte territoriale individuato erroneamente la decorrenza della prescrizione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto decorrere solo dalla scadenza della proroga annuale concordata o, al più, dal perfezionamento del CCNL 2016-2018 che avrebbe dovuto definire la materia; inoltre violazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione delle intese sindacali dell'11.10.2007, sostenendo che vi fosse stata una proroga del termine annuale, anche in base a successive intese e alla comune intenzione delle parti sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero carenti di specificità perché l'ente non aveva trascritto, prodotto o localizzato i verbali d'intesa sui quali fondava la tesi della proroga, e perché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che la corte d'appello aveva accertato in fatto che non vi fosse stato alcun accordo ulteriore né alcuna proroga, espressa o tacita, dell'intesa iniziale, e che da tale accertamento discendeva l'impossibilità di rimettere in discussione in sede di legittimità la decorrenza della prescrizione o l'efficacia dell'accordo di sospensione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'ente alle spese del giudizio di cassazione e distrazione in favore del difensore del controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; tuttavia la relativa individuazione, in presenza di accertamenti di merito sulla cessazione dell'accordo e sulla possibilità di agire, non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito presuppone che il diritto di recupero sia azionabile; nel caso concreto la questione della decorrenza del termine è stata risolta in base agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • artt. 38 e 39 CCNL 2006-2009

    Le disposizioni collettive richiamate demandavano a un successivo accordo la regolazione della mobilità inter-enti e del trattamento economico del personale trasferito, ma la Corte non ha ritenuto provata l'esistenza di una proroga ulteriore rispetto all'intesa iniziale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale non possono essere invocate in cassazione per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie quando il giudice di merito abbia già ricostruito il significato degli accordi e accertato l'assenza di una proroga.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    I motivi formalmente costruiti come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito utilizzare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Chi fonda il ricorso su documenti negoziali o intese collettive ha l'onere di trascriverli, produrli o comunque localizzarli in modo specifico, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • La decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. va individuata in relazione al momento in cui il diritto è concretamente azionabile, ma tale apprezzamento, quando dipende dall'interpretazione e dall'efficacia di accordi già scrutinati nel merito, non è liberamente riesaminabile in cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di una proroga, espressa o tacita, di un accordo negoziale, la parte non può in cassazione sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione fondata su successive intese o su comportamenti concludenti non dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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