Cassazione Penale, Sentenza n. 23388/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura del diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990; l'imputato sosteneva che la sua confessione e l'indicazione del nominativo del fornitore dovessero integrare la collaborazione idonea a riconoscere l'attenuante, richiamando orientamenti che valorizzano la resipiscenza; 2) dedotta apparente discrepanza tra la motivazione (che indicava una pena base e la riduzione per il rito abbreviato) e il dispositivo che quantificava la pena finale in due anni e otto mesi di reclusione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990 perché tale circostanza richiede un "quid pluris": la collaborazione deve tradursi in risultati concreti (es. individuazione efficace di responsabili, indicazione di luoghi o modalità tali da interrompere o ostacolare il traffico) e non è sufficiente la mera indicazione di generiche generalità prive di recapiti o elementi utili alle indagini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non vi fosse discrasia sostanziale tra motivazione e dispositivo; l'apparente indicazione della pena base di due anni va letta come refuso e la pena finale di due anni e otto mesi è coerente con la motivazione. A norma dell'art. 616 c.p.p. è stato posto a carico del ricorrente l'onere delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Disciplina il delitto connesso a detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti: nel caso in esame sanziona il trasporto di oltre 19 kg di hashish.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7
L'attenuante richiede un "quid pluris" rispetto alla mera informazione: la collaborazione deve tradursi in un risultato concreto e utile per interrompere o ostacolare l'attività delittuosa (es. individuazione efficace di responsabili, localizzazione di stupefacente, colpire mezzi di produzione). La Corte ne ribadisce la natura oggettiva.
Limiti e modalità di impugnazione nel rito abbreviato: il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dalla disposizione, come richiamato nella sentenza.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata ponendo le spese a carico del ricorrente.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 34892/2011 (Rv.250822)
Richiama il principio secondo cui l'attenuante richiede che la collaborazione eviti ulteriori conseguenze del traffico di droga, mediante informazioni complete e utili per le indagini.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 29621/2018 (Alessandrini, Rv.273719)
Conferma la natura oggettiva dell'attenuante: è necessario un aiuto concreto agli organi investigativi per interrompere l'attività delittuosa, non un mero atto di pentimento.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990 non è sufficiente la confessione o la mera indicazione di nomi privi di recapiti: la collaborazione deve fornire elementi concreti e utilizzabili per individuare responsabili, luoghi di custodia o modalità operative tali da ostacolare il traffico.
- La giurisprudenza prevalente interpreta l'attenuante in termini oggettivi: conta l'efficacia pratica della collaborazione (riduzione delle risorse del mercato illecito), non esclusivamente la soggettiva resipiscenza dell'imputato.
- Se le informazioni fornite sono generiche (assenza di indirizzi, numeri telefonici, indicazioni sui fornitori o sulla rete), le autorità investigative non possono considerarle idonee a riconoscere la circostanza attenuante.
- Apparenti refusi nella motivazione o nella quantificazione della pena vanno valutati nel loro insieme: la discrepanza formale non invalida la sentenza se il dispositivo è coerente con la motivazione sostanziale.
- Chi propone ricorso in Cassazione e viene rigettato è normalmente condannato alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del motivo prima di impugnare è quindi importante per evitare oneri economici.
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