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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23388/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura del diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990; l'imputato sosteneva che la sua confessione e l'indicazione del nominativo del fornitore dovessero integrare la collaborazione idonea a riconoscere l'attenuante, richiamando orientamenti che valorizzano la resipiscenza; 2) dedotta apparente discrepanza tra la motivazione (che indicava una pena base e la riduzione per il rito abbreviato) e il dispositivo che quantificava la pena finale in due anni e otto mesi di reclusione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990 perché tale circostanza richiede un "quid pluris": la collaborazione deve tradursi in risultati concreti (es. individuazione efficace di responsabili, indicazione di luoghi o modalità tali da interrompere o ostacolare il traffico) e non è sufficiente la mera indicazione di generiche generalità prive di recapiti o elementi utili alle indagini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non vi fosse discrasia sostanziale tra motivazione e dispositivo; l'apparente indicazione della pena base di due anni va letta come refuso e la pena finale di due anni e otto mesi è coerente con la motivazione. A norma dell'art. 616 c.p.p. è stato posto a carico del ricorrente l'onere delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Disciplina il delitto connesso a detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti: nel caso in esame sanziona il trasporto di oltre 19 kg di hashish.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7

    L'attenuante richiede un "quid pluris" rispetto alla mera informazione: la collaborazione deve tradursi in un risultato concreto e utile per interrompere o ostacolare l'attività delittuosa (es. individuazione efficace di responsabili, localizzazione di stupefacente, colpire mezzi di produzione). La Corte ne ribadisce la natura oggettiva.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173

    Limiti e modalità di impugnazione nel rito abbreviato: il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dalla disposizione, come richiamato nella sentenza.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata ponendo le spese a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 34892/2011 (Rv.250822)

    Richiama il principio secondo cui l'attenuante richiede che la collaborazione eviti ulteriori conseguenze del traffico di droga, mediante informazioni complete e utili per le indagini.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 29621/2018 (Alessandrini, Rv.273719)

    Conferma la natura oggettiva dell'attenuante: è necessario un aiuto concreto agli organi investigativi per interrompere l'attività delittuosa, non un mero atto di pentimento.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990 non è sufficiente la confessione o la mera indicazione di nomi privi di recapiti: la collaborazione deve fornire elementi concreti e utilizzabili per individuare responsabili, luoghi di custodia o modalità operative tali da ostacolare il traffico.
  • La giurisprudenza prevalente interpreta l'attenuante in termini oggettivi: conta l'efficacia pratica della collaborazione (riduzione delle risorse del mercato illecito), non esclusivamente la soggettiva resipiscenza dell'imputato.
  • Se le informazioni fornite sono generiche (assenza di indirizzi, numeri telefonici, indicazioni sui fornitori o sulla rete), le autorità investigative non possono considerarle idonee a riconoscere la circostanza attenuante.
  • Apparenti refusi nella motivazione o nella quantificazione della pena vanno valutati nel loro insieme: la discrepanza formale non invalida la sentenza se il dispositivo è coerente con la motivazione sostanziale.
  • Chi propone ricorso in Cassazione e viene rigettato è normalmente condannato alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del motivo prima di impugnare è quindi importante per evitare oneri economici.

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