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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07924/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno 2017, emesso dalla concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune, relativo a una quota di proprietà su quattro unità immobiliari site nel Comune di Calvi Risorta. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello, la contribuente ha insistito nel sostenere di non essere legittimata passivamente per il tributo, perché sarebbe solo comproprietaria e le altre comproprietarie (sorelle e madre) avrebbero di fatto stabilito la propria abitazione principale negli immobili, con conseguente esclusiva riferibilità del possesso e dell'obbligazione tributaria a tali soggetti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, dell'art. 936 c.c. e dell'art. 540 c.c., oltre all'art. 115 c.p.c., sostenendo: (i) che la Corte di merito avrebbe erroneamente desunto la comproprietà e il compossesso degli immobili dalle risultanze catastali, trascurando altri documenti prodotti, tra cui un accertamento TARSU riferito a diverso cespite; (ii) che il diritto di abitazione del coniuge superstite, nella specie la madre, avrebbe dovuto comportare l'assoggettamento all'IMU della sola beneficiaria del diritto. La ricorrente ha anche depositato memoria e ha invocato un preteso giudicato esterno, ma su IMU di annualità diversa (2018).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le eccezioni preliminari, osservando che la doglianza relativa alla forma dei motivi non integrava l'inammissibilità prospettata, ma ha comunque rilevato che le questioni sollevate in memoria introducevano temi nuovi, implicanti accertamenti di fatto, quindi non proponibili in cassazione. Nel merito dei motivi, la Corte ha affermato che il primo difetto era di autosufficienza, perché il ricorso non chiariva il nesso tra la dedotta disciplina dell'accessione e l'affermazione della comproprietà delle particelle contestate, né indicava specificamente i documenti richiamati; inoltre l'accertamento TARSU riguardava un diverso cespite per il quale non era stato addebitato alcun importo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la questione del diritto di abitazione non risultava chiaramente proposta nei gradi di merito e, in ogni caso, la richiesta di un generico sindacato di ragionevolezza del fatto è estranea al giudizio di legittimità. Ha infine richiamato il principio secondo cui, in materia ICI/IMU, il possesso o la proprietà possono essere provati dall'ente anche mediante risultanze catastali, che costituiscono presunzione semplice superabile dal contribuente con prova contraria. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    individua, ratione temporis, il presupposto impositivo IMU nel possesso di immobili; la Corte richiama la norma per escludere che le censure del ricorso superino l'accertamento di merito sul possesso/comproprietà.

  • art. 936 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di accessione, ma ritenuto non idoneo a scalfire la decisione di merito per difetto di autosufficienza e di specifico collegamento con i fatti accertati.

  • art. 540 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul diritto di abitazione del coniuge superstite; la Corte non ne esamina il merito perché la questione non risulta chiaramente dedotta nei gradi di merito ed è comunque nuova in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato quale parametro del denunciato errore in procedendo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte osserva che i motivi formalmente prospettati ex n. 3 sono in sé specifici quanto alle norme violate, ma restano inammissibili per altri profili.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non sono trascritti in modo adeguato gli atti e i documenti rilevanti né è chiarito il loro concreto contenuto.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    eccezione preliminare respinta: i motivi indicavano le norme asseritamente violate e i capi impugnati in modo sufficiente.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato nella proposta accelerata per evidenziare il limite alla censura in presenza di doppia conforme e per impedire la rivalutazione del fatto in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata e per la decisione finale in camera di consiglio.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria depositata può solo illustrare o chiarire i motivi già dedotti, non introdurre nuove questioni o integrare le originarie doglianze.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    la Corte applica la condanna aggravata, con liquidazione di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato come norma sul presupposto impositivo dell'ICI, per affermare il principio probatorio estensibile anche all'IMU.

Massime di principio

  • In tema di IMU/ICI, la proprietà o altro diritto reale sull'immobile possono essere provati dall'ente impositore mediante le risultanze catastali, le quali non costituiscono prova piena del diritto ma valgono come presunzione semplice di veridicità superabile dal contribuente con prova contraria.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; il giudizio di legittimità è limitato al controllo di violazione di legge e non può essere trasformato in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi impugna deve indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti su cui fonda la censura, spiegando il nesso tra tali elementi e l'errore denunciato.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può ampliare i motivi di ricorso né introdurre nuove questioni; può soltanto chiarire o illustrare doglianze già compiutamente formulate nel ricorso.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte in modo puntuale e specifico.
  • La richiesta di un generico sindacato sulla "ragionevolezza" del fatto è estranea al giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata.
  • L'allegazione di un giudicato esterno è inutilizzabile quando attiene a una diversa annualità d'imposta e introduce una questione nuova che presuppone ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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