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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12657/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati commessi il 9 aprile 2010: furto in abitazione (art. 624-bis c.p., capo A) e il reato previsto dall'art. 493-ter c.p. (originariamente richiamato come art. 55 d.lgs. 231/2007, capo B). La Corte territoriale aveva riconosciuto la recidiva reiterata e specifica. Il motivo decisivo del Supremo è il decorso dei termini di prescrizione per entrambi i capi, calcolati tenendo conto che l'aumento della pena per la recidiva (art. 99 c.p.) non può eccedere l'entità della pena delle precedenti condanne (nella specie sei mesi), con conseguente determinazione dei termini ordinari e massimi della prescrizione e constatazione dell'assenza di periodi di sospensione.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto estinti i reati per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sono state indicate le date in cui si sono estinti i reati: 9 aprile 2020 per il capo B e 9 febbraio 2021 per il capo A (secondo il calcolo effettuato dalla Corte), sulla base del termine ordinario e del massimo ex art. 161 c.p. e della limitazione dell'aumento per recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.; non risultando sospensioni del corso della prescrizione, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di furto in abitazione è stato contestato come capo A; ai fini della prescrizione è stata considerata la pena edittale (all'epoca massima 6 anni) per determinare il termine ordinario e il massimo ex art. 161 c.p.

  • art. 493-ter cod. pen. (richiamato dall'art. 55 d.lgs. 231/2007 nel testo impugnato)

    Il reato del capo B è stato valutato con riferimento alla pena edittale (massima 5 anni) per il calcolo del termine di prescrizione; risulta che il termine ordinario e massimo hanno portato alla prescrizione prima della decisione definitiva.

  • art. 99 cod. pen. (comma quarto e comma sesto)

    La Corte ha applicato la regola che l'aumento di pena per la recidiva non può essere superiore, ai sensi del comma sesto, all'entità della pena irrogata con le precedenti condanne. Ciò ha limitato l'incremento della pena ai fini del calcolo della prescrizione (nella specie a sei mesi).

  • art. 161 cod. pen.

    Usato per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile in presenza di circostanze aggravanti (qui la recidiva) confrontato con il termine ordinario.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione sull'ammissibilità del ricorso e sulla mancanza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2; la Corte ha però proceduto alla decisione sul punto della prescrizione.

  • d.lgs. 231/2007 (richiamato come art. 55 nel testo di primo grado)

    Il richiamo normativo è storico: il reato relativo è poi identificato nel codice penale (art. 493-ter); la Corte ha considerato la fattispecie sostanziale e la pena corrispondente per il calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata sulla base della pena edittale prevista per il reato al momento della commissione, determinando il termine ordinario e il termine massimo ex art. 161 c.p.
  • L'aumento di pena per la recidiva ex art. 99 c.p. incide sul calcolo della prescrizione, ma, ai sensi del comma sesto, tale aumento non può eccedere l'entità della pena irrogata con le precedenti condanne: va quindi verificato l'effettivo incremento utilizzabile ai fini della prescrizione.
  • In assenza di periodi di sospensione o di interruzione del corso della prescrizione, il decorso del termine può determinare l'estinzione del reato anche dopo sentenze di condanna di merito; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio se i reati sono estinti per prescrizione.
  • È essenziale verificare tutte le cause che sospendono o interrompono la prescrizione (procedimenti concomitanti, atti interruttivi, misure cautelari e altri eventi procedurali); l'assenza di tali cause favorisce la dichiarazione di prescrizione.
  • Quando si contesta una condanna per reati commessi molti anni prima, occorre calcolare con precisione le date rilevanti (data del fatto, eventuali atti interruttivi, durata dei procedimenti) per stabilire se il termine di prescrizione sia effettivamente decorso.

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