Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per: 1) nullità della sentenza di primo grado resa con rito abbreviato per presunta firma apocrifa su procura speciale (sostiene che non aveva mai autorizzato l'accesso al rito abbreviato); 2) improcedibilità del reato per difetto di querela (si eccepisce che la querela era stata depositata da un incaricato privo di procura speciale e senza autenticazione della firma); 3) vizio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e nella ricostruzione degli elementi del reato (contestata la valutazione di attendibilità del Sedda).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare incidentalmente la fondatezza della dedotta falsità della sottoscrizione della procura speciale (non poteva rimettere l'esame ad una querela di falso), e ha censurato la motivazione che ha escluso la verifica richiesta e non ha valutato la consulenza grafologica di parte; perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame sul punto. I secondi e terzo motivi sono stati invece respinti come infondati: è stata ritenuta valida la ratifica della querela da parte della persona offesa (quindi assorbente la questione di legittimità della querela) e non è emersa alcuna manifesta illogicità nella valutazione di attendibilità del teste effettuata dai giudici di merito. La Corte ha inoltre osservato che, stante la decorrenza dei termini, il reato residuo risulterebbe prescritto al 28/09/2024, ma non ha dichiarato l'estinzione al momento (in ragione della presenza della parte civile e della necessità di ulteriori accertamenti in sede di rinvio).
Norme richiamate
Presupposto dell'efficacia probatoria formale degli atti di autenticazione: l'attestazione che una firma sia stata apposta in presenza dell'autenticatore previo accertamento dell'identità rende la firma pienamente probatoria fino a querela di falso; in sua assenza l'autenticazione non equivale a atto pubblico integrale
Falsità ideologica in certificati: la falsa attestazione di autenticità di una sottoscrizione da parte di persona che svolge servizio di pubblica necessità (quale, nei limiti indicati, l'avvocato che autentica) può integrare il reato di falsità ideologica; la distinzione tra atto pubblico e certificazione 'mera' è rilevante per qualificare il reato
Falsità in atto pubblico: richiamata nella prospettazione giurisprudenziale per distinguere quando l'autenticazione di un difensore assume valore di atto pubblico (e quando no)
Consente al giudice penale di accertare incidentalmente la falsità di documenti fidefacenti rilevanti nel processo, decidendo sulla questione nell'ambito del procedimento senza che la decisione faccia stato in altro processo
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, usata per inquadrare le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione contestate
Norma richiamata nel capo d'imputazione (reato per il quale è stata dichiarata la non procedibilità per difetto di querela rispetto a taluna contestazione)
Norme richiamate in relazione al reato residuo (appropriazione mediante uso indebito di bancomat), costituenti il capo d'imputazione oggetto del processo
principio di giurisprudenza (Sez. 6, n. 26026/2018 e Sez. 5, n. 38240/2002)
Chiarisce che il giudice penale può valutare incidentalmente un atto fidefacente dedotto falso e che tale accertamento resta incidentale, senza effetti di giudicato che pregiudichino un eventuale processo per falso
Massime di principio
- Quando in un processo penale si deduce la falsità di una firma o di un atto fidefacente rilevante, il giudice penale deve valutare la questione incidentalmente nel corso dello stesso procedimento: non è sempre richiesta la proposizione preliminare di una querela di falso
- La semplice presenza dell'imputato in udienza non può sanare la mancanza, al momento dell'ammissione al rito abbreviato (o a altro rito speciale), dell'autorizzazione formale richiesta (es. procura speciale): la condizione deve sussistere al momento in cui si decide sull'ammissione al rito
- Se una querela è stata inizialmente presentata da un incaricato, essa può ritenersi valida se vi è tempestiva e integrale ratifica da parte della persona offesa; in assenza di ratifica tempestiva la questione rileva come possibile vizio di procedibilità
- Documenti o atti successivamente acquisiti o prodotti in Cassazione non possono essere utilizzati se costituiscono "prova nuova" che richiede valutazione di merito: la Corte di legittimità ammette solo documenti che non si potessero esibire nei precedenti gradi e che non implichino apprezzamenti nuovi sulla loro efficacia probatoria
- Censure che riguardano la valutazione di attendibilità delle prove o la persuasività dei fatti sono difficilmente ammissibili in Cassazione quando si tratta di normale valutazione di merito, salvo la sussistenza di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria
- Il riconoscimento della prescrizione deve essere valutato tenendo conto della decorrenza del termine e degli eventi interruttivi/sospensivi; tuttavia la Corte di Cassazione può non dichiarare l'estinzione immediata se sussistono ragioni processuali (es. presenza di parte civile) che richiedono ulteriori accertamenti
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