Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 19/03/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e per lesioni. La difesa deduceva insufficienza dei gravi indizi e contestava che il Tribunale, già censurato dalla Cassazione (sent. n. 9263/2025) per un 'salto logico' e l'omesso esame delle obiezioni difensive (in particolare l'alibi fondato sulle dichiarazioni dei testimoni Cepollaro e Gargiulo e sulla consulenza informatica), abbia riproposto pedissequamente le stesse argomentazioni non affrontando le censure sull'alibi e sulla attendibilità del riconoscimento fotografico della persona offesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza del 19/03/2025, abbia adeguatamente colmato i vizi indicati dalla precedente decisione della Cassazione, motivando in modo logico e congruo: ha confermato l'attendibilità della persona offesa (sostenuta da riscontri estrinseci quali intercettazione telematica che ha 'registrato' il pestaggio, conversazione tra terzi alle 17:42 che conferma l'aggressione e documentazione medica compatibile), ha ritenuto poco credibili i testimoni di parte (non terzi, contraddittori rispetto agli elementi indiziari) e ha valutato la tempistica dei messaggi whatsapp compatibile con la partecipazione dell'indagato. Ha inoltre ritenuto sussistenti i gravi indizi per estorsione e lesioni con aggravante mafiosa e sussistenti le esigenze cautelari (richiamando la presunzione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e i precedenti penali e il radicamento sul territorio). Disposte le condanne alle spese e gli adempimenti per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggressione aggravata dall'agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che la violenza/minaccia richiamasse la forza intimidatrice tipica mafiosa, giustificando l'aggravante anche sulla base della destinazione di parte della somma al clan
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: norma ricondotta alla fattispecie di concorso in tentata estorsione contestata
art. 56 c.p.
Tentativo: richiamato in relazione alla configurazione del reato come tentata estorsione
art. 629 c.p.
Estorsione: norma sostanziale di riferimento per il fatto contestato
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione della prova testimoniale: richiamata la possibilità che la dichiarazione della persona offesa, se ritenuta credibile e corroborata nella motivazione, possa sostenere il giudizio cautelare
art. 273 c.p.p.
Riferimento procedurale tra gli articoli invocati nel ricorso (occurreva il riesame ex art. 309 c.p.p. e altre norme processuali), citata quale contesto delle impugnazioni
art. 309 c.p.p.
Istituto dell'istanza di riesame della misura cautelare: riferimento alla fase procedurale in cui fu proposta la difesa e venne pronunciata l'ordinanza del riesame
art. 311 c.p.p.
Norma sul procedimento davanti al tribunale del riesame: contestualizzata nella disciplina delle impugnazioni cautelari
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)
Motivazioni in cassazione invocate dalla difesa: contestazione di vizi di motivazione e violazioni di norme penali e processuali; la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art. 275 comma 3 c.p.p.
Presunzione di persistenza delle esigenze cautelari: richiamata dal Tribunale per sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari non superate dalla difesa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti relativi alla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in libertà
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto: la Cassazione non rientra nel merito salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e motivatamente argomentate, possono da sole sostenere l'esistenza di gravi indizi anche in fase cautelare, specie se affiancate da riscontri estrinseci.
- Un alibi fondato su testimonianze di parte (convivente, amico) richiede elementi di riscontro autonomi e consistenti per scalfire la valutazione prudenziale del giudice: la natura non terza dei testi incide negativamente sulla credibilità.
- La prova telematica e la verifica della tempistica dei messaggi possono rendere compatibile o incompatibile una presenza e sono strumenti decisivi per la valutazione degli indizi; l'assenza di connessione dati al momento dell'analisi non prova automaticamente l'impossibilità di invio/ ricezione al momento del fatto.
- Se la Corte di Cassazione annulla per vizi di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio deve affrontare puntualmente le censure; se lo fa con motivazione logica e sufficiente, la Cassazione neutra successivamente la valutazione di merito.
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