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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/01/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 389.900,00 rinvenuta in un trolley nell'appartamento occupato dal ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 321 comma 2, 324 comma 7 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale, in esecuzione della sentenza delle Sezioni Unite (Ellade), non avrebbe motivato adeguatamente il "periculum in mora" e non avrebbe considerato correttamente che la somma era riconducibile a terzi (in particolare alla sorella Silvia Guido), con rilievi sull'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni, sull'incongruenza temporale tra i presunti proventi illeciti della sorella e il sequestro e sull'insufficienza dell'incapienza patrimoniale quale indice di pericolo di dispersione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse ottemperato ai principi indicati dalle Sezioni Unite (Ellade) fornendo una motivazione sufficiente circa la riconducibilità della somma alla sorella e circa il periculum in mora, valorizzando: la condanna con sentenza del GUP della sorella per associazione mafiosa e usura; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sulla custodia dei proventi; la precedente occupazione dell'appartamento da parte della sorella; l'incompatibilità della somma con i redditi del ricorrente; la facilità di asportazione della somma dall'immobile occupato senza titolo. Tali elementi, correlati, sono stati ritenuti idonei a giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Perciò il ricorso non ha evidenziato vizi rilevabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)

    Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche del periculum in mora, esplicitando le ragioni per le quali il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adempiuto a tale onere motivazionale.

  • art. 240 c.p. (confisca)

    Rilevanza della destinazione alla confisca dei proventi dei reati (anche per equivalente) nel quadro della misura cautelare; il Tribunale ha collegato il sequestro alla finalità di confisca per reati contestati alla sorella.

  • art. 606 lett. b) c.p.p. (motivi di cassazione)

    Il ricorso per violazione di legge è la via ordinaria in cassazione per ordinanze cautelari; la Corte rileva i limiti di tale sindacato e distingue tra errori di diritto e censure di illogicità che richiedono diverso trattamento.

  • art. 325 c.p.p. (ambito del ricorso in cassazione contro le ordinanze di sequestro)

    La cassazione è ammessa solo per violazione di legge, inclusi errori in iudicando/procedendo o vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza; la Corte ha ritenuto che i vizi prospettati non rientrassero in tale nozione.

  • Sez. U., sent. n. 36959/24.06.2021 (Ellade)

    Principio richiamato: l'onere motivazionale sul periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha verificato e ritenuto corretta l'applicazione dei criteri indicati dalle Sezioni Unite da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammende per ricorso manifestamente infondato)

    A seguito della declaratoria di inammissibilità la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende, valutando profili di colpa nel ricorso.

  • artt. 324 comma 7 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. (richiamati dal ricorrente)

    Richiamati dalla difesa come norme rilevanti nella censura, ma la Corte ha ritenuto che le deduzioni non dimostravano una violazione di legge o un vizio motivazionale tale da rendere il ricorso ammissibile.

Massime di principio

  • La cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammessa solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile: semplici contestazioni di valutazione dei fatti non sono sufficienti.
  • Dopo le Sezioni Unite (Ellade) il giudice che dispone il sequestro finalizzato alla confisca deve motivare specificamente il periculum in mora, indicandone le ragioni concrete (rischio di modifica, dispersione, deterioramento, uso o alienazione nel tempo del giudizio).
  • La riconducibilità di somme ingenti a terzi può essere confutata dal giudice cautelare mediante un quadro probatorio complessivo (condanne o sentenze, dichiarazioni di collaboratori, elementi di contesto come uso o custodia del bene, incongruenza con i redditi del possessore, facilità di asportazione dalla sede di custodia).
  • Le dichiarazioni del ricorrente non automaticamente escludono la possibilità che il giudice le valorizzi, ma il loro peso è valutato nel contesto probatorio complessivo; analogamente, la temporalità apparente tra fatto illecito e rinvenimento del denaro non esclude a priori la riconducibilità se esistono elementi integrativi.
  • L'incapienza patrimoniale del possessore è un elemento da considerare ma non, da sola, sufficiente a escludere il periculum; viceversa, l'insieme degli indizi correlati può fondare il sequestro.
  • Chi propone ricorso deve puntare su vizi di diritto o su mancanza totale o radicale di motivazione: doglianze di mera valutazione indiziaria o di implicita interpretazione dei fatti difficilmente ottengono accoglimento e possono comportare condanna alle spese e ammende.

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