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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 03/04/2025, con cui fu rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per fatti contestati ai sensi dell'art. 629 c.p. (fatti dell'11/08/2024, in relazione alla persona offesa, la madre). Il difensore deduceva violazione di legge, omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p., censurando la mancata specificazione degli elementi concreti a sostegno dell'attualità del pericolo di reiterazione e l'assenza di motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico e domicilio diverso).

La decisione

Il ricorrente ha comunicato il disinteresse al prosieguo del ricorso a seguito della sua scarcerazione (comunicazione del 18/06/2025). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per sopravvenuta mancanza di interesse. La declaratoria di inammissibilità è stata resa senza condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la perdita di interesse è sopravvenuta e riguarda la libertà personale (richiamate pronunce delle Sezioni Unite a conferma di tale principio). Decisione: "Dichiara inammissibile il ricorso."

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio di riesame; qui indicata per inquadrare il procedimento con cui il Tribunale di Napoli ha esaminato la richiesta di sostituzione della misura cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come criterio per valutare le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione). La censura riguardava la presunta carenza motivazionale circa la attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 274 per contestare la motivazione del giudice del riesame; nel provvedimento finale la Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale che indica il reato per il quale era stata disposta la misura cautelare (fatti dell'11/08/2024). Nella sentenza è citata solo come titolo del fatto per il quale si contestava la misura.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse; applicata dalla Corte in seguito alla comunicazione di disinteresse per la scarcerazione dell'imputato.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami: Sez. U. n. 10 del 24 marzo 1995, Sez. U. n. 7 del 26 giugno 1997, Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004)

    Principio consolidato secondo cui, in materia di libertà personale, la sopravvenuta perdita di interesse rende inammissibile il ricorso e ciò non comporta automaticamente condanna alle spese o alla sanzione a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, se la misura viene meno prima che il giudice di legittimità decida, il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse (art. 591 c.p.p.).
  • La Corte di cassazione, quando dichiara l'inammissibilità per mancanza di interesse, in genere non entra nel merito delle censure mosse al provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta perdita di interesse, specie nelle questioni attinenti alla libertà personale, non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • Se si impugna la motivazione di un provvedimento di riesame per carenza di elementi sulla 'attualità' del pericolo di reiterazione, è importante che il ricorso indichi chiaramente gli elementi concreti che dimostrano l'assenza di tale pericolo: altrimenti la censura rischia di rimanere meramente teorica.
  • Nel proporre impugnazioni aventi ad oggetto la libertà personale, il difensore dovrebbe verificare costantemente la persistenza dell'interesse (es. eventuale scarcerazione del cliente) prima della decisione di legittimità, per evitare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto disinteresse.

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