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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali e per apparente carenza/mancata valutazione della motivazione. La difesa ha censurato l'ordinanza del riesame per non aver valutato le deduzioni e le prove prodotte relative alla titolarità del trattore sequestrato (assenza di clausola di riserva di proprietà nel contratto di compravendita e mancanza del perfezionamento del prezzo), sostenendo che ciò esclude il fumus commissi delicti in relazione al reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Si è denunciata la motivazione apodittica del tribunale del riesame che ha affermato l'esistenza di "prova certa" della titolarità in capo al querelante senza indicare i documenti sui quali si fonda tale affermazione e senza confutare i documenti e le argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per violazione di legge con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La Corte ha censurato la mancanza di adeguata motivazione del tribunale del riesame, in particolare per non aver esaminato e confutato le specifiche censure della difesa sul fumus commissi delicti e sulla titolarità del bene, configurando così una violazione rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma che disciplina il decreto di sequestro preventivo; il provvedimento impugnato confermava tale decreto emesso dal GIP.

  • art. 646 c.p.

    Fattispecie di appropriazione indebita contestata in relazione all'uso continuato del trattore nonostante il mancato pagamento delle rate.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame delle misure reali alla sola violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio ritenendo sussistente la violazione per carenza di motivazione.

  • art. 324 c.p.p., comma 5

    Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.; artt. 322, 581, 597 c.p.p.

    Norme richiamate nel ricorso come parti delle presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha dato rilievo alla carenza motivazionale rispetto alle deduzioni difensive.

  • art. 1523 c.c.

    Riferimento civilistico alla clausola di riserva di proprietà: la difesa ha mostrato l'assenza di tale clausola per sostenere che la titolarità poteva spettare al ricorrente, circostanza che il riesame non ha adeguatamente valutato.

  • Cost., artt. 111 e 24; CEDU, art. 6 (e richiamo art. 48 CEDU indicato nel ricorso)

    Richiami a garanzie costituzionali ed eurounitarie del giusto processo e del diritto di difesa: il ricorrente ha invocato tali principi in relazione alla mancanza di valutazione delle prove e delle deduzioni difensive.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali, la Corte di Cassazione sindaca solo la violazione di legge; tuttavia l'assenza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integra una violazione di legge impugnabile in cassazione.
  • Il tribunale del riesame è tenuto, anche nell'ambito del giudizio cautelare, a esaminare e motivare specificamente l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti e delle prove offerte dalla difesa sul punto del fumus commissi delicti.
  • Quando la contestazione penale riguarda la titolarità o il possesso di un bene (es. accuse di appropriazione indebita), il giudice cautelare deve valutare documenti contrattuali rilevanti (anche l'eventuale assenza di clausola di riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.) e spiegare come tali documenti influenzino la valutazione del fumus.
  • Una motivazione generica che afferma l'esistenza di "prova certa" senza riferimenti documentali e senza confutare specifiche prove difensive può essere considerata insufficiente e portare all'annullamento del provvedimento con rinvio.
  • In situazioni analoghe è consigliabile produrre al giudice del riesame documentazione contrattuale chiara e formulare richieste di puntuale valutazione, e, se non adeguatamente motivate, impugnare l'ordinanza per violazione di legge con riferimento all'art. 325 c.p.p.

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