Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione della configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) relativo a una patente intestata a persona di sesso femminile, sostenendo l'assenza del dolo specifico e dell'utilità diretta per l'imputato; 2) deduzione di errata applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) nei reati di truffa telematica, con l'argomento che i contatti successivi online fossero proseguiti telefonicamente o via messaggistica e quindi non avrebbero inciso sulla vulnerabilità delle vittime; 3) censura circa la non corretta applicazione della nuova formulazione dell'aggravante dopo la riforma c.d. Cartabia (d.lgs. 150/2022), invocando il principio di successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.) e sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe verificato concretamente la sussistenza della minorata difesa alla luce della riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche, aspecifiche e reiterative di valutazioni di merito già congruamente motivate dai giudici di appello. Sul merito la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il profitto ai fini dell'art. 648 c.p. include utilità anche non patrimoniali, condividendo la ricostruzione secondo cui la patente trafugata fu utile per attivare utenze telefoniche impiegate nelle truffe; ha affermato la corretta applicazione dell'aggravante della minorata difesa nelle truffe on-line quando la distanza impedisce la verifica del bene, rilevando l'irrilevanza del fatto che i contatti successivi siano avvenuti per via telefonica o tramite messaggistica; ha inoltre ritenuto generica la doglianza sulla riforma Cartabia. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La nozione di profitto ai fini della ricettazione comprende qualsiasi utilità anche non patrimoniale; la patente di guida trafugata è stata ritenuta utile perché ha consentito l'attivazione di utenze telefoniche impiegate nelle truffe
art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante minorata difesa)
L'aggravante si applica alle truffe commesse "on-line" quando l'autore trae concreto vantaggio dalla distanza e dall'impossibilità per la vittima di verificare il bene; è irrilevante che i contatti successivi siano avvenuti via telefono o messaggistica se la distanza ha reso impossibile la verifica preventiva
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione che attaccano la persuasività della motivazione o propongono diversa valutazione probatoria sono inammissibili; sono deducibili solo vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
art. 2 cod. pen. (successione delle leggi nel tempo)
Richiamato dal ricorrente per sostenere effetti della riforma Cartabia, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazione circa l'incidenza delle modifiche normative sul caso concreto
d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia)
La riforma è richiamata ma la Corte ha escluso la sua rilevanza per inammissibilità del motivo, segnalando che il ricorrente non ha indicato quale modifica avrebbe dovuto produrre diverso esito nel caso di specie
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per inammissibilità)
In caso di declaratoria d'inammissibilità la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando del caso, di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione l'elemento del "profitto" comprende utilità non strettamente patrimoniali: la disponibilità di documenti o strumenti che agevolano la commissione di altri reati può integrare il dolo richiesto
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) nelle truffe telematiche può valere anche se i contatti si spostano su canali telefonici o di messaggistica: ciò che conta è l'effetto della distanza e l'impossibilità di verifica del bene da parte della vittima
- In Cassazione sono inammissibili censure generiche che chiedono una diversa valutazione delle prove o criticano la persuasività della motivazione senza rilevare vizi formali gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà)
- Le doglianze fondate su modifiche normative successive (es. riforme) devono indicare concretamente quale norma è cambiata e come la nuova disciplina avrebbe inciso sul caso specifico, altrimenti risultano inammissibili
- La condanna per inammissibilità può comportare anche sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende); valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso
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