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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18537/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una locatrice aveva intimato sfratto per morosità e chiesto la convalida, deducendo l'inadempimento del conduttore a un'obbligazione accessoria assunta nel contratto di locazione commerciale: eseguire lavori edili necessari per ottenere il certificato di agibilità entro un termine convenzionale, poi prorogato per scrittura privata. In cambio era stata pattuita una riduzione iniziale del canone e una clausola risolutiva espressa. Il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto ritenendo che, anche alla data della CTU, i lavori e gli adempimenti propedeutici all'agibilità non fossero stati completati. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione il conduttore ha dedotto violazione di legge e nullità della sentenza per ultrapetizione o omessa pronuncia, sostenendo che i giudici di merito avessero accertato un inadempimento verificatosi solo dopo la proposizione della domanda, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; ha inoltre invocato l'art. 1185 c.c. e l'art. 103, comma 2-ter, d.l. n. 18/2020 per sostenere che il termine per adempiere fosse stato prorogato dall'emergenza Covid e che, comunque, non potesse essere valutato un inadempimento successivo alla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile la censura di omessa pronuncia perché non risultava specificato e dimostrato che il motivo di appello fosse stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni; ha ritenuto inammissibile anche la doglianza di ultrapetizione nella misura in cui era riferita alla sentenza di primo grado e, comunque, ha escluso la decisività dell'errore denunciato. Nel merito ha affermato che, nei contratti di durata come la locazione, il giudice può valutare, ai fini della gravità dell'inadempimento e della risoluzione, anche il comportamento successivo alla domanda, inclusa la persistenza dell'inadempimento in corso di causa e il mancato adempimento di obbligazioni ulteriori sopravvenute a scadenza dopo l'introduzione del giudizio. Ha poi escluso la violazione dell'art. 1185 c.c. e del contraddittorio, rilevando che i giudici di merito si erano limitati a valutare la concreta permanenza dell'inadempimento prospettato dalla stessa parte ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    È stata invocata dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata alcuna compressione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    È stata richiamata insieme all'art. 24 Cost. per dedurre la violazione del giusto processo; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 1185 c.c.

    La Corte ha escluso che fosse stato violato il principio dell'inesigibilità della prestazione prima della scadenza, rilevando che il termine era stato correttamente considerato alla luce delle proroghe emergenziali e che, comunque, il tema non valeva a escludere la valutazione della persistenza dell'inadempimento in corso di causa.

  • art. 103, comma 2-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    La Corte ha ritenuto corretta la considerazione delle proroghe emergenziali del termine di adempimento secondo la disciplina invocata dalle parti.

  • L. 24 aprile 2020, n. 27

    È richiamata come legge di conversione del decreto Cura Italia, utile alla proroga del termine emergenziale.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che, per dedurre omessa pronuncia su un motivo di appello, occorre indicare che esso sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato per affermare che un vizio della sentenza di primo grado non più specificamente devoluto in appello non è più rilevabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale con cui è stata incardinata la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità per l'errore privo di decisività o idoneità a incidere sulla decisione.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato nei precedenti citati dalla Corte come criterio per valutare la gravità dell'inadempimento in modo unitario e con riguardo al comportamento complessivo del debitore.

  • art. 1591 c.c.

    È evocato per sottolineare che, nella locazione, il conduttore continua a dover corrispondere il corrispettivo e adempiere le ulteriori obbligazioni fino alla riconsegna.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei contratti di durata, come la locazione, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione può avere carattere unitario e tener conto della persistenza dell'inadempimento anche dopo la proposizione della domanda giudiziale.
  • La proposizione della domanda di risoluzione non cristallizza in modo assoluto la situazione contrattuale quando il rapporto è di durata e il creditore non può sospendere a sua volta la propria prestazione; il giudice può considerare il protrarsi dell'inadempimento in corso di causa.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente che quel motivo è stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il vizio di ultrapetizione non può essere utilmente dedotto in cassazione se si riferisce a un errore della sentenza di primo grado non specificamente devoluto con motivo di gravame.
  • La violazione del contraddittorio o del diritto di difesa non sussiste quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente fatti e questioni già dedotti dalle parti, anche valorizzando la permanenza dell'inadempimento fino alla decisione.
  • Per contestare con successo una statuizione sulla gravità dell'inadempimento non basta denunciare un errore formale: occorre dimostrare che l'errore sia decisivo e idoneo a incidere concretamente sul contenuto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniMora
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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