Cassazione Civile, Ordinanza n. 24379/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento riferita a più cartelle esattoriali per somme relative a IVA, IRAP, IRPEF, oltre a interessi e sanzioni per ritardato pagamento, per annualità diverse. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione davanti al giudice tributario ottenendo accoglimento in primo grado; in appello, la decisione era stata riformata solo parzialmente, con dichiarazioni di difetto di giurisdizione per alcune voci e cessazione della materia del contendere per alcune cartelle, mentre per il resto l'appello veniva accolto in parte. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la contraddittorietà radicale tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello, poiché la motivazione affermava l'annullamento di tutte le cartelle indicate e la prescrizione delle pretese, ma il dispositivo disponeva solo un accoglimento parziale senza individuare con precisione quali cartelle o quali poste fossero annullate; con il secondo ha censurato la mancata scissione tra tributo principale, soggetto a prescrizione decennale, e interessi e sanzioni, per i quali deduceva la prescrizione quinquennale, sostenendo inoltre che per alcune cartelle fosse comunque spirato il termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'autosufficienza e proponendo a sua volta ricorso incidentale per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso principale, ha accolto il primo motivo del ricorso del contribuente per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della sentenza impugnata, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è solo quello che si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tra cui rientra il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5
dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente di denunciare solo anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma del vizio di motivazione
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione
il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici riconducibili in modo immediato e inequivocabile a una delle ipotesi tassative di impugnazione
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è configurabile solo quando la motivazione presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
- Sussiste nullità della sentenza quando motivazione e dispositivo risultino incompatibili in modo tale da rendere impossibile comprendere il contenuto effettivo della decisione su un punto decisivo della controversia.
- La specificità del ricorso per cassazione non richiede formule sacramentali, ma le censure devono comunque consentire di individuare con immediatezza la previsione dell'art. 360 c.p.c. alla quale sono ricondotte.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la validità logico-formale della sentenza e viene accolto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione cassata.
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