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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un soggetto già titolare di trattamento pensionistico aveva ottenuto dalla Corte dei conti regionale il riconoscimento del diritto alla pensione e agli arretrati, dopo che l'INPS aveva sospeso cautelativamente l'erogazione sulla base di una precedente condanna per responsabilità amministrativo-contabile relativa allo svolgimento per anni di attività docente in assenza del titolo di studio richiesto. L'INPS ha impugnato la decisione sostenendo, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario: secondo l'Istituto, il rapporto di lavoro di fatto ex art. 2126 c.c. non sarebbe idoneo a radicare una posizione assicurativa nella gestione pubblica, ma solo nell'AGO, sicché la controversia avrebbe avuto ad oggetto un trattamento pensionistico a carico dell'AGO e non una pensione pubblica. Ha quindi invocato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e dell'art. 207 del d.lgs. n. 174/2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che, ai fini del riparto di giurisdizione, rilevi il petitum sostanziale: nella specie la domanda tendeva al riconoscimento e al ripristino di una pensione già goduta, sospesa dall'INPS, ed era fondata sul rapporto previdenziale alimentato dai contributi versati dal MIUR durante il rapporto di lavoro, senza rettifiche della posizione assicurativa. La doglianza dell'INPS, diretta a contestare in concreto l'esistenza del diritto alla pensione presso la gestione pubblica e a sostenere che spettasse solo una pensione AGO, è stata considerata attinente al merito e non alla giurisdizione. Ne è conseguita la condanna dell'INPS alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e l'ordine relativo al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    È il mezzo processuale attraverso cui si deduce il difetto di giurisdizione; la Corte precisa però che la censura deve riguardare davvero la giurisdizione e non il merito della pretesa.

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e, in particolare, al petitum sostanziale, da identificare tramite la reale natura della controversia e la causa petendi.

  • artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214

    Attribuiscono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le controversie sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza delle pensioni dei pubblici dipendenti e quelle funzionalmente connesse.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura di prestazione di fatto del rapporto di lavoro; la Corte osserva che la relativa qualificazione incide sul merito della pretesa pensionistica, non sulla giurisdizione.

  • art. 2116 c.c.

    Invocato dall'INPS per il principio di automatismo delle prestazioni; la Corte non lo utilizza per il riparto di giurisdizione, ritenendolo tema di merito.

  • art. 207, d.lgs. n. 174 del 2016

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro sulla giurisdizione contabile, ma la Corte ribadisce che il criterio decisivo resta il petitum sostanziale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 24, 25, 103, 111 e 113 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di giurisdizione; la Corte li considera nell'ambito della doglianza, ma non ravvisa violazioni idonee a sovvertire il riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla reale natura della controversia desunta dalla causa petendi e dalla posizione soggettiva dedotta, non dalla sola formulazione formale delle domande.
  • Le controversie aventi ad oggetto il diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la sua misura, la sua decorrenza e le questioni strettamente funzionali a tale diritto rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
  • Se la domanda proposta dal pensionato mira al riconoscimento o al ripristino della prestazione pensionistica già in godimento e l'atto contestato è solo il mezzo attraverso cui l'ente previdenziale ha inciso su tale prestazione, la controversia resta nell'alveo della giurisdizione contabile.
  • La contestazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'esistenza in concreto del diritto alla pensione o della corretta gestione assicurativa può riguardare il merito della pretesa, ma non sposta di per sé la giurisdizione dal giudice contabile al giudice ordinario.
  • Quando la controversia è funzionale all'accertamento della posizione assicurativa che ha dato origine al trattamento pensionistico pubblico, la giurisdizione contabile permane anche se si deduce l'illegittimità del provvedimento di sospensione della pensione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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