Cassazione Civile, Ordinanza n. 02474/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affiliante)
La controversia
La controversia nasce da tre rapporti commerciali collegati tra una società affiliante e una società affiliata: un contratto di affiliazione commerciale del 12 luglio 2007 per il punto vendita "Tezenis" presso il centro commerciale "Porta di Roma", un contratto di subaffitto di ramo d'azienda del 6 agosto 2007 e un precedente contratto di affiliazione del 2 aprile 2005 per un diverso punto vendita in Roma, oltre a un ulteriore contratto dell'8 maggio 2008 per un punto vendita a Terracina. Dopo un episodio verificatosi nel punto vendita di "Porta di Roma" e reso noto anche mediaticamente, l'affiliante comunicava la risoluzione di diritto dei tre contratti. La società affiliata avviava arbitrato contestando la legittimità delle risoluzioni e chiedendo il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali; l'affiliante aderiva al procedimento sostenendo la legittimità del proprio operato. Il lodo definitivo riteneva sproporzionata la condotta dell'affiliante rispetto ai rapporti relativi ai punti vendita di Roma Appia e Terracina, qualificando lo scioglimento di tali rapporti come recesso valido, mentre confermava la risoluzione del contratto relativo a "Porta di Roma" e regolava i danni e le spese. La società affiliata impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello e poi in cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'arbitrato per avere la Corte ritenuto esistente un accordo processuale idoneo a estendere la disciplina arbitrale novellata anche al contratto del 2005; 2) violazione delle norme sul procedimento arbitrale e sul rapporto tra i contratti, negando che vi fosse una pattuizione derogatoria delle regole di rito e sostenendo la distinzione dei tre rapporti; 3) violazione dei limiti delle clausole compromissorie, perché il Collegio avrebbe deciso oltre l'ambito dei singoli contratti unificandoli sulla base di un solo fatto storico; 4) violazione delle norme sul contenuto del lodo, per avere il Collegio qualificato come recesso lo scioglimento dei due rapporti diversi da quello di "Porta di Roma" e per l'asserita contraddittorietà della motivazione; 5) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla prova, per il mancato ingresso di documenti e il rifiuto di chiarimenti al consulente tecnico. L'affiliante resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la Corte non avesse riconosciuto il danno all'immagine commerciale nonostante la prova degli utili e degli investimenti sostenuti per compensarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi del ricorso principale, osservando che le censure sull'asserito accordo processuale non dimostravano alcuna concreta lesione del diritto di difesa; che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato come il Collegio arbitrale avesse esaminato distintamente ciascun contratto, ritenendo la risoluzione legittima per il punto vendita di "Porta di Roma" e il recesso valido per gli altri due rapporti; che non era stata specificamente censurata la regola secondo cui, in tema di nullità del lodo, rileva solo la contraddittorietà esterna tra motivazione e dispositivo o tra parti del dispositivo, non quella interna alla motivazione, salvo impossibilità assoluta di ricostruire l'iter decisorio; e che le doglianze sul recesso erano generiche e non autosufficienti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e violazione dell'onere di autosufficienza, perché non indicava quali documenti fossero stati illegittimamente esclusi né come fossero stati dedotti i fatti relativi ai costi delle merci. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava in modo specifico la ratio decidendi sulla prova del danno all'immagine e perché le allegazioni sui maggiori utili e sugli investimenti non erano adeguatamente supportate sul piano probatorio. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con richiamo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte generiche e non decisive.
richiamato come canone ermeneutico contrattuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
richiamato per l'interpretazione complessiva dei contratti e non ritenuto violato.
richiamato tra i canoni interpretativi, senza che la violazione fosse dimostrata.
richiamato per la disciplina transitoria dell'arbitrato e della impugnazione del lodo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato inammissibilità o mancata specificità delle censure.
richiamato in relazione alla disciplina del procedimento arbitrale e alla trattazione unificata della vicenda.
richiamato nel secondo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
ratione temporis applicabile
richiamato per contestare i limiti della convenzione arbitrale rispetto ai singoli contratti.
richiamato in tema di interpretazione della clausola compromissoria e ambito dell'arbitrato.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di recesso, sarebbero spettati rimborso spese e mancato guadagno; la censura è stata però ritenuta non autosufficiente.
richiamato per i motivi di nullità del lodo e per delimitare il sindacato sulla contraddittorietà.
art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che la nullità per contraddittorietà del lodo richiede un contrasto esterno tra motivazione e dispositivo o tra parti del dispositivo.
art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.
richiamato come formulazione vigente della nullità per contraddittorietà del lodo.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione della prova e del danno.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la motivazione apparente, censura non accolta.
richiamato per la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno non provato nel preciso ammontare.
richiamato nel quinto motivo in tema di termini istruttori e produzioni documentali.
la Corte lo richiama per affermare che la censura era aspecifica e non autosufficiente, non indicando documenti e allegazioni rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il lodo arbitrale, la censura di violazione dei limiti oggettivi della convenzione o di ultrapetizione deve essere specifica e autosufficiente, indicando in concreto il contenuto delle domande e delle difese svolte nel procedimento arbitrale e il preciso scostamento del lodo rispetto ad esse.
- La nullità del lodo per contraddittorietà non coincide con la mera illogicità interna della motivazione: rileva solo il contrasto evidente tra motivazione e dispositivo, o tra diverse parti del dispositivo, salvo che l'incoerenza interna renda impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- Le doglianze di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se non descrivono in modo puntuale il fatto storico, la sua decisività e il luogo processuale in cui esso sia stato dedotto e provato, non potendo la Corte di cassazione svolgere nuovi accertamenti di merito.
- L'asserita violazione del diritto di difesa o del contraddittorio non è sufficiente, di per sé, a fondare l'annullamento o la cassazione se non si allega e dimostra quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato.
- La domanda risarcitoria per danno all'immagine o commerciale richiede un'adeguata base allegatoria e probatoria; solo in presenza di prova almeno parziale del pregiudizio può venire in rilievo la liquidazione equitativa.
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