Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la convalida del sequestro probatorio di un'anfora attica a figure nere, chiedendo l'annullamento per violazione di legge: deduce che non è configurabile il reato di ricettazione poiché il fatto presupposto (illecita esportazione di beni culturali) non sussisteva. Sostiene che l'art. 512-undecies richiamato punisce solo il trasferimento di beni dalla Italia verso l'estero e non i trasferimenti estero-estero, quindi non sarebbe applicabile al caso concreto e non si può operare per analogia in malam partem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione, pur correggendo alcune argomentazioni dei giudici di merito. La Corte ha osservato che, alla luce della modifica dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione (e reati connessi) è punibile anche quando il reato presupposto sia stato commesso all'estero, purché quel reato sia configurabile come delitto sia nell'ordinamento straniero che in quello italiano. Nel caso specifico, risultava che il bene apparteneva al patrimonio archeologico dello Stato greco e che l'appropriazione di tali beni è vietata in Grecia e prevista come delitto anche dall'ordinamento italiano (richiamando art. 176 del Codice dei Beni Culturali, oggi richiamato come art. 518-bis c.p.). La Corte ha inoltre ricordato che per affermare la sussistenza del reato di ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, potendosi utilizzare prove logiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata in relazione al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria; confermata la legittimità del sequestro nel caso concreto
la Corte interpreta la norma nella versione aggiornata ritenendo che la ricettazione è punibile anche se il reato presupposto è stato commesso all'estero, purché il reato presupposto sia configurabile come delitto nell'ordinamento italiano e in quello straniero
art. 512-undecies (richiamato nel ricorso)
richiamato dal ricorrente per sostenere che la norma punisce il trasferimento di beni culturali dall'Italia all'estero e non i trasferimenti estero-estero; la Corte prende atto dell'argomento ma ritiene comunque perseguibile la ricettazione sul presupposto della punibilità del reato base anche se commesso all'estero
art. 176 d.lgs. n. 42/2004 (oggi richiamato come art. 518-bis c.p.)
la Corte indica che l'appropriazione di beni del patrimonio archeologico è delitto anche nell'ordinamento italiano (rif. art. 176 cod. beni culturali / art. 518-bis c.p.), e che analoga previsione punitiva esiste nello Stato estero (Grecia), consentendo la configurabilità del reato presupposto
art. 174 d.lgs. n. 42/2004 / art. 518-undecies (norma sopravvenuta richiamata)
la Corte segnala che la norma sopravvenuta (che ha sostituito l'art. 174) è stata valutata ma non ostacola la possibilità di ritenere configurabile il reato presupposto quando il bene è parte del patrimonio archeologico e la condotta è punita sia dall'ordinamento straniero che da quello italiano
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
richiamato processualmente in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale della decisione
Massime di principio
- La ricettazione può essere perseguita in Italia anche quando il reato presupposto è stato commesso all'estero, se quel reato è configurabile come delitto sia nell'ordinamento italiano sia in quello dello Stato estero coinvolto (principio di dual criminality applicato in sede sostanziale)
- Non è necessario che il reato presupposto sia stato già accertato giudizialmente: per configurare il fumus del reato di ricettazione il giudice può avvalersi di prove logiche e di elementi indiziari sufficienti
- La circostanza che una norma specifica (es. disposizione sul trasferimento di beni culturali dall'Italia all'estero) disciplini tipologie particolari di esportazione non esclude automaticamente la perseguibilità della ricettazione quando si tratti di beni del patrimonio culturale tutelati e la condotta sia sanzionata anche all'estero
- In situazioni analoghe occorre verificare accuratamente la natura del bene (se appartenente al patrimonio culturale di un altro Stato), la corrispondenza delle fattispecie incriminatrici tra ordinamenti e la presenza di elementi di disvalore tali da integrare il fumus, prima di escludere la configurabilità del reato
- Nelle impugnazioni avverso convalide di sequestro probatorio, il rigore probatorio richiesto al giudice del riesame è mitigato: la conferma del sequestro può reggersi su un giudizio di fumus fondato su elementi indiziari e sulla valutazione della normativa comparata applicabile
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