Cassazione Civile, Ordinanza n. 29674/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un titolo giudiziale che condannava il debitore al pagamento di una somma di denaro "oltre interessi sino al soddisfo". La creditrice notificava precetto computando gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e, non avendo ottenuto pagamento, procedeva a espropriazione presso terzi con pignoramento di crediti presso un istituto bancario. Nel corso dell'esecuzione il giudice assegnava le somme rideterminando il credito con applicazione del tasso legale ordinario di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. La creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che dovesse applicarsi il tasso maggiorato del quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale, e deducendo inoltre vizi motivazionali, contraddittorietà e omesso esame di fatti decisivi. In cassazione articolava due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1124 e 1284 c.c. e dell'art. 111 Cost., dell'art. 188 disp. att. c.p.c., nonché insufficiente/contraddittoria motivazione, assumendo che il titolo esecutivo consentisse l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. e che il giudice dell'esecuzione avesse errato nel limitarsi al primo comma. Con memoria invocava anche un successivo provvedimento del Tribunale di Palermo che avrebbe riconosciuto, in altra procedura, gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 12449/2024, afferma che, se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza specificare che si tratta degli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. e senza un espresso accertamento in cognizione della loro spettanza, il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo e deve applicare il tasso legale ordinario del primo comma. La decisione impugnata è quindi corretta nel ritenere non azionabile in esecuzione il tasso maggiorato. La memoria della ricorrente è ritenuta inconferente, perché il giudicato esterno evocato riguardava un diverso titolo esecutivo e non incideva sull'interpretazione del titolo posto a base dell'esecuzione in questa causa. Spese compensate integralmente per la controvertibilità della questione; disposta inoltre la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma; quarto comma
Il quarto comma non opera automaticamente come mero effetto legale della debenza degli interessi: per essere applicato in sede esecutiva il titolo giudiziale deve contenere un espresso accertamento della spettanza degli interessi maggiorati; in difetto, in esecuzione si applica il tasso del primo comma.
Norma richiamata solo per descrivere la forma dell'espropriazione presso terzi avviata dalla creditrice.
Norma richiamata come base del provvedimento giudiziale costituente il titolo esecutivo.
Richiamata per il procedimento camerale in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se il titolo esecutivo giudiziale riconosce soltanto "interessi legali" senza specificare la spettanza degli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., il giudice dell'esecuzione non può interpretare il titolo in senso integrativo e deve limitarsi al tasso legale ordinario.
- L'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. richiede un accertamento espresso in sede di cognizione sulla spettanza di quegli interessi; la mera astratta debenza degli interessi o il loro richiamo generico non sono sufficienti per l'esecuzione forzata.
- In sede di opposizione agli atti esecutivi, l'oggetto dell'accertamento è l'interpretazione del concreto titolo posto in esecuzione, non la verifica in astratto del rapporto sostanziale sottostante.
- Un diverso giudicato o un altro titolo esecutivo concernente la medesima materia non incide, di per sé, sull'interpretazione del titolo azionato nel singolo processo esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per integrare il contenuto precettivo del titolo esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →