Cassazione Civile, Ordinanza n. 11025/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato il diniego tacito della propria istanza di rimborso degli interessi sulle somme versate a titolo di Irpeg e Iva in esecuzione provvisoria di un avviso di accertamento poi annullato. Nel corso del giudizio l'amministrazione aveva effettuato un rimborso ritenuto però incompleto, perché non comprendeva anche gli interessi sulla somma versata per il c.d. aggio dovuto all'agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che, in base agli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 44 d.P.R. 602/1973, dovessero essere restituiti anche gli interessi sull'aggio, oltre che sul tributo, e che la domanda fosse conforme all'art. 1282 c.c. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 44 d.P.R. 602/1973: secondo la ricorrente, l'aggio non rientrerebbe nel tributo rimborsabile e non esisterebbe una previsione di rimborso degli interessi sui compensi di riscossione; inoltre, ha sostenuto che la contribuente avrebbe introdotto una mutatio libelli richiedendo in appello somme ulteriori non domandate in origine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il rimborso dovuto al contribuente, dopo l'annullamento dell'atto impositivo, mira a ristabilire la situazione patrimoniale anteriore alla decisione e comprende anche il c.d. aggio, che pur non avendo natura intrinseca di tributo ha natura funzionalmente accessoria al prelievo e concorre a finanziare il sistema di riscossione. Di conseguenza, l'aggio deve essere incluso fra le somme rimborsabili ex art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. È stata inoltre esclusa la prospettata mutatio libelli, perché la domanda originaria di rimborso di tutte le somme corrisposte, maggiorate degli interessi, era già sufficientemente ampia da ricomprendere anche l'aggio. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di Amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
L'accoglimento del ricorso del contribuente contro un atto impositivo comporta il rimborso d'ufficio del tributo versato in eccedenza con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali; il rimborso opera in funzione restauratoria della situazione patrimoniale del contribuente.
Riconosce il diritto agli interessi sulla maggior somma effettivamente pagata; la disposizione va letta in coordinamento con l'art. 68 del d.lgs. 546/1992.
Richiamato dalla sentenza d'appello in relazione alla debenza degli interessi sulle somme da restituire.
art. 2 Cost.
Richiamato per il fondamento solidaristico del sistema di riscossione e della funzione dell'aggio.
Massime di principio
- In caso di annullamento giurisdizionale dell'atto impositivo, il rimborso dovuto al contribuente ha funzione reintegratoria e deve riportare il patrimonio del contribuente alla situazione anteriore al pagamento indebito.
- L'aggio della riscossione, pur non avendo natura tributaria in senso proprio, presenta una funzione accessoria e funzionalmente tributaria; perciò, quando sia stato corrisposto in relazione al debito poi annullato, rientra nelle somme da restituire ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992.
- Il rimborso delle somme indebitamente pagate segue gli interessi previsti dalla normativa fiscale anche sulle voci accessorie connesse al prelievo, non potendosi escludere dal perimetro restitutorio importi che abbiano concorso alla formazione dell'esborso complessivo.
- Non sussiste mutatio libelli se la domanda introduttiva di rimborso è formulata in termini ampi e comprende tutte le somme corrisposte con i relativi interessi, poiché tale formulazione ricomprende anche gli accessori di riscossione.
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