Cassazione Civile, Ordinanza n. 08878/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Un soggetto già ristretto in istituto penitenziario aveva chiesto, davanti al Tribunale di Venezia, l'indennizzo previsto dall'art. 35-ter ord. pen. deducendo di aver subito, per un lungo periodo di detenzione nel carcere di Padova, condizioni inumane e degradanti per sovraffollamento e ulteriori disagi materiali: in particolare, per gran parte del tempo avrebbe avuto uno spazio personale inferiore a tre metri quadrati in cella collettiva, con ulteriori limitazioni e carenze igienico-strutturali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, per il primo tratto di detenzione, sufficiente lo spazio disponibile e, per il periodo più lungo, che le ulteriori attività fruite e alcuni elementi desumibili dalla relazione dell'istituto escludessero la soglia dell'inhuman treatment. Il ricorrente principale ha denunciato violazione degli artt. 1 e 3 CEDU, degli artt. 2, 10, 13 e 27, comma 3, Cost., dell'art. 1 e 6 l. n. 354/1975, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e nullità della motivazione, sostenendo che il tribunale avesse male applicato i criteri elaborati dalla Corte EDU sullo spazio minimo in cella e avesse omesso di valutare tutte le condizioni detentive dedotte. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto la decadenza della domanda ex art. 35-ter, comma 3, ord. pen., assumendo che il termine semestrale non fosse stato rispettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo infondata l'eccezione di decadenza perché il ricorso era stato proposto entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione, da individuarsi nel fine pena, anche se sopravvenuto in un diverso istituto estero dopo estradizione. Ha invece accolto il ricorso principale del detenuto nei limiti indicati in motivazione, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito, pur avendo correttamente richiamato i criteri della giurisprudenza CEDU sullo spazio minimo in cella, avesse poi escluso il carattere inumano e degradante della detenzione in modo non conforme ai principi richiamati: una volta accertato uno spazio pro capite inferiore a tre metri quadrati, la "presunzione forte" di violazione poteva essere vinta solo da elementi specifici e adeguati, mentre il Tribunale aveva valutato in modo generico e parziale le condizioni concrete di detenzione e la prova offerta dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 35-ter l. 26 luglio 1975 n. 354
il termine decadenziale di sei mesi decorre dalla cessazione dello stato di detenzione, intesa come fine pena, non dalla mera attualità della detenzione intramuraria; il diritto all'indennizzo è azionabile entro tale termine dalla cessazione della restrizione.
art. 3 CEDU
la detenzione è inumana e degradante, ai fini dell'indennizzo, quando lo spazio personale è inferiore a tre metri quadrati; se lo spazio è tra tre e quattro metri quadrati occorre valutare anche ulteriori fattori concreti della vita detentiva.
art. 1 l. 26 luglio 1975 n. 354
richiamato nel quadro delle norme dell'ordinamento penitenziario rilevanti per la tutela del detenuto.
art. 6 l. 26 luglio 1975 n. 354
richiamato nel quadro delle norme dell'ordinamento penitenziario rilevanti per la tutela del detenuto.
la prova dell'adeguatezza delle condizioni detentive e del superamento della presunzione di violazione grava sull'amministrazione resistente.
richiamato quale parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.
art. 111, comma 4, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza per carenza di motivazione.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- In tema di rimedi indennitari per violazione dell'art. 3 CEDU in ambito penitenziario, il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 35-ter ord. pen. decorre dal fine pena, ossia dalla cessazione dello stato di detenzione, anche se la pena è stata eseguita in modalità diverse o in un diverso istituto.
- Ai fini della violazione dell'art. 3 CEDU, uno spazio personale inferiore a tre metri quadrati in cella collettiva integra una forte presunzione di trattamento inumano e degradante; tale presunzione può essere superata solo mediante la prova di specifici fattori compensativi di pari peso.
- Quando lo spazio individuale è inferiore alla soglia minima convenzionale, il giudice di merito deve verificare in modo puntuale tutte le ulteriori condizioni di detenzione dedotte dal ristretto, non potendo limitarsi a considerazioni generiche su attività trattamentali o ricreative.
- La prova del superamento della presunzione di violazione e dell'adeguatezza delle condizioni detentive grava sull'amministrazione penitenziaria, che deve offrire elementi concreti e specifici, non meri richiami generici a relazioni di istituto.
- Nel giudizio ex art. 35-ter ord. pen., il ricorso alla relazione dell'istituto penitenziario è utile solo se il suo contenuto è specificamente esaminato e reso idoneo a dimostrare le effettive condizioni di vita del detenuto.
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