Cassazione Penale, Sentenza n. 4224/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milano è stato ritenuto colpevole della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Palermo (art.75, commi 1 e 2, d.lgs. n.159/2011), perché sorpreso a Trabia il 13/06/2018 nonostante l'obbligo di non allontanarsi da Palermo senza prevenuto avviso all'autorità di pubblica sicurezza. In primo grado (rito abbreviato) era stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione; la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e errata applicazione degli artt.75 d.lgs.159/2011 e artt.42,43,47 c.p., sostenendo che la prescrizione sarebbe "aperta" e non specifica; 2) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la prescrizione imposta era specifica (obbligo di soggiorno a Palermo e divieto di allontanarsi senza avviso) e non una prescrizione generica "aperta", perciò l'allontanamento a Trabia integra la violazione. Ha inoltre ritenuto legittima la esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), giacché la Corte di merito ha motivato la non lieve entità della condotta, evidenziando la futilità dei motivi addotti dall'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (art.75, commi 1 e 2)
art.75, commi 1 e 2, d.lgs. n.159/2011
La norma sanziona la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale: la Corte ha interpretato che le prescrizioni "specifiche" (es. obbligo di soggiorno e divieto di allontanarsi senza avviso) sono vincolanti e la loro violazione integra il reato contestato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatti può essere esclusa dal giudice di merito anche con motivazione implicita; la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi (futilità della condotta, modalità e grado di colpevolezza) per escludere la tenuità.
art.133, primo comma, cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la gravità della condotta ai fini dell'art.131-bis: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno.
codice di procedura penale (art.606)
art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; inosservanza e errata applicazione della legge penale): la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
codice di procedura penale (art.616)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
d.l. n.137/2020 (art.23) e succ. modd.
art.23 d.l. n.137 del 2020 e succ. modd.
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero: il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta ai sensi della norma.
Massime di principio
- Quando la misura di prevenzione contiene prescrizioni "specifiche" (es. obbligo di soggiorno in un dato comune e divieto di allontanarsi senza avviso), l'allontanamento senza preventiva comunicazione integra la violazione sanzionata dall'art.75 d.lgs.159/2011.
- Le prescrizioni "aperte" o generiche (es. "vivere onestamente") sono concettualmente diverse dalle prescrizioni specifiche e non possono essere equiparate ai fini della fattispecie sanzionatoria della sorveglianza speciale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art.133 c.p.; il giudice di merito può escludere la tenuità anche con motivazione implicita purché sia desumibile una valutazione complessiva e non contraddittoria.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi di nullità o di merito che si fondano su una diversa interpretazione letterale di prescrizioni chiaramente formulate sono difficili da accogliere se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria.
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati irregolarmente possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) per colpa nell'impugnazione.
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