Cassazione Civile, Ordinanza n. 39078/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore avverso il provvedimento emesso in favore del creditore. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale di Trapani, in grado di appello, ha riformato tale decisione e ha rigettato l'opposizione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: i primi due dedotti come violazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il terzo dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento a un assegno bancario che, secondo il ricorrente, sarebbe stato rilasciato in favore del creditore. La Corte non è entrata nel merito dei motivi, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile perché privo della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; i motivi, inoltre, non erano idonei a supplire a tale mancanza, poiché formulati in modo non sufficiente a ricostruire la vicenda processuale e sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il vizio di mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., sottolineando che tale requisito è essenziale per consentire la comprensione dei motivi e la verifica della loro ammissibilità e pertinenza. Non essendosi difeso l'intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai motivi di ricorso come norma asseritamente violata in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte non esamina il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi, ma non viene scrutinato nel merito per la carenza preliminare del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non esamina il motivo in quanto il ricorso è inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte lo considera requisito essenziale del ricorso per cassazione; la sua mancanza, consistente nell'assenza di una sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali, determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali, idonea a consentire la comprensione dei motivi e la verifica della loro ammissibilità; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti non può essere sostituita da una ricostruzione implicita o da una lettura laboriosa dei singoli motivi: spetta al ricorrente fornire alla Corte un quadro autosufficiente della controversia.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., la Corte non esamina le censure di merito eventualmente dedotte, anche se formulate sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Come è indicizzato
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