Cassazione Civile, Ordinanza n. 25701/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata concessione di un mutuo agevolato inserito tra i benefici economici previsti per i testimoni di giustizia ammessi al programma speciale di protezione. Il privato aveva ottenuto dalla Commissione centrale un provvedimento di autorizzazione preliminare ad accedere al mutuo, in occasione della fuoriuscita dal programma di protezione, e sostiene di avere confidato legittimamente nella successiva erogazione del finanziamento da parte dell'istituto convenzionato con il Ministero. Assume di aver affrontato spese per avviare l'attività imprenditoriale programmata e chiede il risarcimento dei danni per la lesione dell'affidamento e dell'autodeterminazione negoziale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il procedimento fosse articolato in due fasi, una amministrativa e una bancaria, e che la sola autorizzazione preliminare non integrasse un diritto al mutuo né un affidamento tutelabile sulla sua concreta concessione. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello per motivazione apparente, per violazione delle regole probatorie e per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata provata la ragione effettiva del diniego del finanziamento e che non fosse stata data comunicazione dell'insussistenza dei requisiti economici. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'erronea esclusione di documenti prodotti in appello per dimostrare le ragioni del rifiuto del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, in relazione ai motivi del ricorrente principale, che le censure fossero prive di interesse perché, anche ipotizzando l'erroneità della motivazione o della valutazione delle prove sul diniego del mutuo, ciò non avrebbe comunque inciso sulla ratio decisoria della sentenza di merito: il punto decisivo era che il privato non poteva legittimamente confidare nella futura conclusione del contratto di mutuo, essendosi il Ministero limitato a rilasciare una mera autorizzazione preliminare. Esclusa tale affidabilità, veniva meno anche la prospettabilità di una responsabilità risarcitoria per lesione dell'autodeterminazione negoziale. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, la Corte ha escluso l'interesse all'esame delle questioni di giurisdizione e di ammissione documentale, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale aveva già reso definitiva l'infondatezza della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato per la censura di motivazione apparente e, in via generale, per il principio della ragione più liquida
invocato dal ricorrente come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità e omesso esame di fatti decisivi
interpretato nel senso che la responsabilità precontrattuale opera tra le sole parti della futura contrattazione, non verso terzi estranei
indicato come eventuale fonte di responsabilità extracontrattuale del terzo che interferisca nella trattativa o nella formazione dell'affidamento
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni della controparte
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
invocato in relazione all'ammissibilità della documentazione prodotta in appello
art. 16-ter della legge n. 45/2001
richiamato quale base del beneficio del mutuo agevolato per i testimoni di giustizia
art. 8, co. 14, del d.m. n. 161/2004
indicato come disposizione secondaria integrativa della disciplina del mutuo agevolato
art. 16-ter della legge n. 82/1991
citato nel ricorso incidentale come norma rilevante ratione temporis nel dedotto difetto di giurisdizione
art. 103 Cost.
richiamato dal Ministero a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice ordinario
citato nel ricorso incidentale nel contesto della questione di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che il comportamento scorretto abbia inciso sulla fase delle trattative tra i futuri contraenti; essa non è configurabile, di regola, nei confronti di un soggetto estraneo alla futura conclusione del contratto, rispetto al quale potrà al più venire in rilievo una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ove ricorrano i relativi presupposti.
- Quando l'atto della pubblica amministrazione si limita a costituire un passaggio preliminare di un procedimento complesso e la concreta concessione del beneficio resta subordinata a ulteriori verifiche, tale atto non è sufficiente a fondare un affidamento tutelabile sulla futura erogazione del beneficio stesso.
- Le censure di nullità della motivazione, di violazione delle regole probatorie o di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e non mostrano la decisività della circostanza dedotta rispetto all'esito della lite.
- L'interesse a impugnare difetta quando l'eventuale accoglimento del motivo non sarebbe idoneo a modificare la decisione finale, perché inciderebbe solo su profili estranei alla causa petendi effettivamente posta a fondamento della domanda.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando prioritariamente la questione che consente la decisione più agevole e assorbente, anche senza affrontare questioni pregiudiziali o di rito.
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