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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25423/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva separatamente impugnato tre avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico, fondati sui dati dell'Anagrafe tributaria e sulle risposte a un questionario, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, recuperando imposte e irrogando sanzioni. In sede di merito il contribuente aveva sostenuto di avere offerto prova contraria sufficiente, deducendo: la capacità economica del nucleo familiare convivente, finanziamenti provenienti da familiari, il ricavato della vendita di un'autovettura e il mancato computo, ai fini della ricostruzione sintetica, di una quota dei costi relativi all'impiego dell'autovettura nell'attività di impresa. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR reso una motivazione solo apparente e non aver spiegato le ragioni del rigetto della prova contraria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di merito omesso l'esame della prova contraria, specie riguardo agli apporti del nucleo familiare, e nullità dell'atto per asserita emissione anticipata rispetto al termine di cui all'art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello, pur esistente materialmente, era solo apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito né di verificare se la prova contraria del contribuente fosse stata effettivamente esaminata. La CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche circa l'insufficienza della prova offerta e l'inoppugnabilità dei rilievi dell'Ufficio, senza dare conto del contenuto della documentazione prodotta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura è ammissibile quando la motivazione si riduca a motivazione apparente o comunque non consenta di ricostruire il percorso decisorio, in violazione del minimo costituzionale

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come norma che impone la valutazione della prova contraria offerta dal contribuente nell'accertamento sintetico

  • art. 12, settimo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente quale parametro per eccepire la nullità dell'atto per pretesa emissione prima della scadenza del termine

  • Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053

    la Corte la richiama come arresto che definisce l'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione come mancato rispetto del minimo costituzionale

  • Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598

    richiamata per ribadire che la motivazione apparente integra un vizio denunciabile in cassazione quando impedisce di seguire il percorso logico della decisione

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo la prova contraria offerta dal contribuente e darne conto in motivazione, non potendo limitarsi a formule apodittiche o meramente riassuntive.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando esiste sul piano grafico ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né di verificare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Quando il ricorrente deduce un vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura è fondata se la sentenza impugnata non rende percepibile quali prove siano state considerate e con quale apprezzamento.
  • Nel giudizio relativo all'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente deve essere valutata con riferimento agli elementi concretamente allegati, compresi gli apporti economici del nucleo familiare, ove dedotti e documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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