Cassazione Civile, Ordinanza n. 20158/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva ritenuto tardivo il deposito presso la segreteria della copia del ricorso d'appello, sostenendo che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla prima notificazione effettuata (all'Agenzia delle Entrate) e non dall'ultima notificazione eseguita nei confronti di tutti i destinatari, incluso Equitalia Nomos S.p.a. Il ricorrente, con un unico motivo, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nonché vizi ex art. 360 c.p.c., sostenendo di aver notificato l'appello all'Agenzia il 14 marzo 2012 e a Equitalia il 15 marzo 2012, e di aver depositato copia del ricorso il 16 aprile 2012, quindi entro trenta giorni dall'ultima notificazione, con deposito tempestivo poiché il termine finale cadeva di sabato e slittava al primo giorno feriale successivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 in modo conforme alla logica del processo civile e delle altre giurisdizioni impugnatorie con notificazione preventiva, affermando che il termine per il deposito decorre dall'ultima notificazione dell'atto impugnatorio quando questo sia stato notificato a più parti. Poiché il deposito era avvenuto il primo giorno feriale successivo al trentesimo giorno dall'ultima notifica, esso era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per il deposito del ricorso/appello notificato a più parti decorre dall'ultima notificazione; il deposito è tempestivo se effettuato entro trenta giorni da tale ultima notifica, applicandosi il criterio del primo giorno feriale utile quando la scadenza cade di sabato.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale dell'appello tributario, in coordinamento con l'art. 22, per sostenere la tempestività del deposito.
art. 30 L. 30 dicembre 1991, n. 413
La legge delega impone l'adeguamento del processo tributario a quello civile e una disciplina uniforme della proposizione del ricorso nei vari gradi, con largo impiego del servizio postale.
È richiamato in via analogica per evidenziare che, nel processo civile, quando la citazione è notificata a più persone, l'originale va depositato entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
È richiamato per analogia quale modello di decorrenza del termine di deposito dall'ultima notificazione alle parti contro cui il ricorso è proposto.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale avverso la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto di impugnazione sia notificato a più destinatari, il termine per il deposito in segreteria deve essere riferito all'ultima notificazione eseguita, in coerenza con l'esigenza di uniformità con il processo civile.
- La disciplina dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 va interpretata in modo conforme alla legge delega e alle norme processuali ordinarie, privilegiando soluzioni che consentano il più ampio utilizzo del servizio postale.
- Se il termine finale per il deposito cade in giorno non lavorativo, il deposito effettuato nel primo giorno feriale successivo è tempestivo.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito è erronea quando il deposito avvenga nei trenta giorni decorrenti dall'ultima notificazione dell'atto impugnatorio.
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